Chi ha una casa della vacanze, una seconda casa, oppure un appartamento che non utilizza, per diversi motivi, anche quando questo appartamento èsituato in un condominio, con pochissimi passaggi puಠavviare un’attività di B&B o di affittacamere. L’assemblea di condominio non puಠvietarlo.Â
Aprire un B&B in un condominio facendo fruttare al massimo la proprietà immobiliare, oggi èpossibile senza chiedere l’autorizzazione all’assemblea di condominio. Lo ha ribadito e spiegato anche una sentenza della Sezione Civile della Corte di Cassazione. Vediamo nei dettagli la vicenda.
Cosa prevede la legge
Per aprire un B&B o per avviare un’attività di affittacamere all’interno di un condominio, non serve l’autorizzazione dell’assemblea condominiale perchè quelle indicate non sono attività che possono arrecare pregiudizio agli altri condomini. A spiegarlo èribadirlo anche la sentenza n. 24707/2014 della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione.
La destinazione d’uso come requisito e non come impedimento
Per avviare un’attività di affittacamere o di B&B all’interno di un condominio, non c’èbisogno di apportare la variazione alla destinazione d’uso. Quest’ultima, se èquella di “civile abitazione” èun presupposto per svolgere all’interno dell’appartamento un’attività di B&B. Per la Cassazione, inoltre, non c’èbisogno di avere un uso diverso degli immobili rispetto alle abitazioni civili.
L’autorizzazione del condominio in assemblea sଠo no?
L’attività di B&B o di affittacamere non si ritiene che possa arrecare danni agli altri condomini per cui l’assemblea di condominio non puಠvietare o impedire che sia avviata un’attività di questo tipo all’interno di un condominio. Se fosse stabilito diversamente sul regolamento di condominio, il regolamento sarebbe da assumere come nullo. L’unica eccezione a questa attività ènel caso in cui gli ospiti del B&B arrechino danni materiali al condominio o ai condomini. In quel caso l’assemblea puಠchiedere la chiusura del B&B.