Esistono fondamentalmente due strade seguibili per soddisfare questa condizione. La prima possibilità èquella di seguire un corso professionale riconosciuto ufficialmente dalla Regione. La seconda èquella di aver svolto per almeno due anni nell’ultimo quinquennio il ruolo di dipendente (oppure di coniuge, familiare o affine dell’imprenditore in un’impresa familiare) di un altro negozio nel ruolo di addetto agli alimentari.
Questa seconda strada, tuttavia, secondo le indicazioni diffuse dal Ministero dell’Industria, non èpraticabile da agricoltori e pescatori che rivendono i prodotti della propria attività nè da coloro che intendono avviare un’azienda che pratichi la somministrazione di alimenti da asporto (pizzeria, gelateria, bar, rosticceria e simili).
Esisteva anche una terza strada (la preesistente iscrizione nel REC, il Registro degli Esercenti il Commercio), ma ormai questa possibilità èstata soppressa in seguito all’abrogazione del REC.
Se l’impresa èuna società , il requisito della professionalità deve essere rispettato dal rappresentante legale o, in alternativa, da un dipendente addetto al reparto alimentare.
Quando si intende avviare un’attività commerciale, come accennato, non occorre pi๠alcuna licenza particolare (salvo rare eccezioni), ma èsufficiente inviare una comunicazione al Comune dove sarà ubicata la sede, indicando il possesso di tutti i requisiti indicati dalla legge.
Se l’ente locale non trova niente da obiettare nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, l’imprenditore puಠprovvedere a registrarsi alla Camera di Commercio e ad iniziare l’attività .
Il percorso tracciato perà², vale solo per i cosiddetti esercizi di vicinato: il discorso èinvece pi๠complesso per le medie e grandi attività commerciali.