Questo vale sempre ma soprattutto nei casi in cui l’attività commerciale comporti la somministrazione di alimenti e bevande, come avviene nel caso di un agriturismo. Pertanto l’attività svolta in assenza dei requisiti sopra descritti èda intendersi abusiva e si configura legittimo l’ordine di cessazione dell’attività pronunciato dal Comune.
A stabilirlo èstata la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 5 novembre 2012 n. 5590, con la quale èstato giudicato corretto il comportamento del Comune che ha ordinato la cessazione dell’attività abusiva di agriturismo a fronte della non regolarità dei manufatti realizzati nell’area del compendio aziendale e della impossibilità di rilascio dell’autorizzazione sanitaria in relazione ai locali.
Tale diniego deve infatti ritenersi legittimo qualora sia fondato su concrete circostanze che determinano l’abusività e/o la non regolarità delle opere edilizie in questione in base a quelle che sono le norme urbanistiche. Nel caso di specie, in particolare, il provvedimento inibitorio del Comune èrisultato ineccepibile a fronte della evidente e incontroversa mancanza di conformità urbanistica-edilizia del compendio aziendale.
In materia di agriturismo, ricordiamo, vi èuna disciplina legislativa statale e regionale particolarmente rigorosa in quanto finalizzata a preservare la specificità del settore a e la genuinità dei prodotti di cui èpossibile fruire all’interno dell’azienda.