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Beni aziendali utilizzati da soci o familiari

Al fine di contrastare il fenomeno dell’intestazione fittizia a società  di beni che in realtà  vengono utilizzati a titolo personale dai soci o dai familiari dell’imprenditore, il Dl 138/2011 ha previsto determinati obblighi sia in capo al concedente che in capo al soggetto utilizzatore nel caso in cui la concessione in godimento del bene d’impresa avvenga senza corrispettivo oppure verso un corrispettivo inferiore al valore di mercato.


In capo all’utilizzatore, in particolare, ciಠcomporta la tassazione di un reddito diverso, ai sensi del comma 1 dell’articolo 67, Tuir, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene. In capo al concedente, invece, il godimento di un bene aziendale da parte di un socio o di un familiare comporta l’indeducibilità  dei relativi costi.

Al fine di consentire l’attività  di controllo, èprevisto in capo al concedente e all’utilizzatore l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni in esame.

Con la circolare 24/E del 15 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i beni esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni, ovvero: i beni di valore non superiore a 3.000 euro diversi da autovetture, veicoli, unità  di diporto, aeromobili e immobili; i beni di società  ed enti privati di tipo associativo che svolgono attività  commerciale, residenti e non, concessi in godimento ad enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi esclusivamente nell’ambito istituzionale; gli alloggi concessi ai soci delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà  indivisa.