In capo all’utilizzatore, in particolare, ciಠcomporta la tassazione di un reddito diverso, ai sensi del comma 1 dell’articolo 67, Tuir, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene. In capo al concedente, invece, il godimento di un bene aziendale da parte di un socio o di un familiare comporta l’indeducibilità dei relativi costi.
Al fine di consentire l’attività di controllo, èprevisto in capo al concedente e all’utilizzatore l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni in esame.
Con la circolare 24/E del 15 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i beni esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni, ovvero: i beni di valore non superiore a 3.000 euro diversi da autovetture, veicoli, unità di diporto, aeromobili e immobili; i beni di società ed enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti e non, concessi in godimento ad enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi esclusivamente nell’ambito istituzionale; gli alloggi concessi ai soci delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.