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Calcolo Ires e base imponibile

Tra le imposte che le società  di capitali sono tenute a versare figura anche l’Ires, in vigore da 1° gennaio 2004.

Pi๠nel dettaglio, i soggetti obbligati a versare questa imposta sono tutte le società  di capitali, le società  cooperative e di mutua assicurazione; gli enti pubblici e privati, diversi dalle società , che hanno per oggetto principale attività  commerciale; gli enti pubblici e privati, non società , che non svolgono in maniera prevalente attività  commerciale; le società  ed enti non residenti nel territorio dello stato. Al contrario, invece, risultano esenti dal pagamento dell’Ires le società  di persone e le ditte individuali.


Per quanto riguarda il calcolo dell’Ires la normativa di riferimento èil Dpr del 22 dicembre 1986 n. 917, aggiornato da successive disposizioni e noto anche come Testo Unico dell’Imposta sui Redditi (TUIR).

A tal fine, in particolare, gli articoli che vanno dall’81 al 116 hanno ad oggetto le variazioni fiscali che le società  ed enti commerciali residenti devono applicare al reddito ante imposte derivante dal conto economico per arrivare a calcolare il reddito imponibile ai fini fiscali e successivamente le imposte in sede di redazione del bilancio.

Per arrivare a calcolare l’utile lordo fiscale, ovvero la base imponibile Ires, occorre quindi partire dal reddito ante imposte (utile lordo da conto economico). A questo bisogna poi aggiungere le variazioni in aumento, derivanti da aumento o anticipo di proventi ai soli fini fiscali oppure derivanti da una diminuzione o da un posticipo dei costi ai soli fini fiscali. Dal valore ottenuto bisogna poi sottrarre le variazioni in diminuzione, derivanti da un decremento o posticipo dei proventi ai soli fini fiscali oppure derivanti da un aumento o un anticipo dei costi ai soli fini fiscali. Da questo dato occorre inoltre sottrarre le perdite pregresse fiscali, risultanti dall’Unico dell’anno precedente. Il risultato ottenuto rappresenta l’utile lordo fiscale, ovvero la base imponibile su cui bisogna poi applicare l’aliquota Ires del 27,5%.

A riguardo, tuttavia, èdoveroso ricordare che l’Ires calcolato in sede di bilancio non sempre corrisponde all’Ires da versare al momento del saldo, in quanto da questo valore occorre sottrarre gli acconti già  versati, i crediti d’imposta non utilizzati e le ritenute a titolo d’imposta subite.