La cassa integrazione straordinaria puಠessere richiesta in caso di crisi aziendale, in caso di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale e in caso di procedure concorsuali.
► PROROGA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA DOPO CIGS
Possono usufruire della cassa integrazione straordinaria le imprese industriali, le imprese edili ed affini, le cooperative agricole, le imprese artigiane; le aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione; le imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS; le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa e le imprese commerciali con pi๠di 200 dipendenti.
Sul fronte delle categorie di lavoratori, invece, possono usufruire della cassa integrazione guadagni straordinaria: operai e intermedi; impiegati e quadri; soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro; lavoratori poligrafici e giornalisti; dipendenti dell’appaltatore. Al contrario, invece, non possono beneficiare di tale prestazione economica i dirigenti, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio, gli autisti alle dipendenze del titolare di impresa e i lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Per poter ottenere la cassa integrazione straordinaria ènecessario compilare e consegnare alla sede Inps territorialmente competente apposito modello di domanda in cui vengono indicati i dati relativi all’azienda, i dati relativi al decreto ministeriale di concessione, il periodo richiesto, il numero dei lavoratori sospesi o a orario ridotto e le modalità di pagamento.
► CONTRIBUTI FIGURATIVI CASSA INTEGRAZIONE
Il periodo di cassa integrazione straordinaria non puಠsuperare i 36 mesi, in particolare in caso di crisi aziendale la durata èpari a 12 mesi prorogabili fino a 24; in caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale èpari a 24 mesi; in caso di procedure concorsuali èpari a 12 mesi con possibile proroga di ulteriori sei mesi; in caso di contratti di solidarietà 24 mesi prorogabili fino a 36 mesi.
La retribuzione spettante in caso di cassa integrazione straordinaria èpari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di mancata sospensione o riduzione dell’orario.