Al riguardo la legge prevede che tale cessione possa avvenire anche senza il consenso del locatore, sempre che venga contestualmente ceduta anche l’azienda o l’impresa esercitata nel locale oggetto del contratto di affitto.
In ogni caso, il conduttore deve darne comunicazione al locatore tramite raccomandata con avviso di ricevimento e quest’ultimo ha la possibilità di opporsi alla cessione solo in caso di gravi motivi, che devono necessariamente riguardare la persona del locatore, quindi la sua affidabilità e la sua posizione economica.
In ogni caso, anche qualora il locatore dovesse opporsi alla cessione, questa non risulterà priva di effetto, dal momento che verrà meno solo nel caso in cui l’azione posta in essere dal locatore dovesse concludersi con una risoluzione della locazione.
La legge prevede inoltre che la possibilità concessa al conduttore di cedere il contratto di locazione insieme all’azienda sia inderogabile, pertanto risulta nullo ogni patto eventualmente incluso nel contratto che impedisca al conduttore di attuare tale cessione.