La legge fallimentare prevede che tale richiesta possa essere presentata dall’imprenditore insolvente, ossia da colui che non èpi๠in grado di far fronte alle sue obbligazioni, oppure da uno o pi๠creditori, ossia da coloro che a causa dell’insolvenza dell’imprenditore non vedono soddisfatti i propri crediti.
Tra i soggetti legittimati a presentare la richiesta di dichiarazione di fallimento figura inoltre il Pubblico Ministero, sempre che l’insolvenza dell’imprenditore risulti: nel corso di un procedimento penale; dalla fuga, irreperibilità o latitanza; dalla chiusura dei locali dell’impresa; dal trafugamento, sostituzione o diminuzione dell’attivo; dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
La dichiarazione di fallimento viene effettuata dal Tribunale fallimentare, che ha inoltre il compito di provvedere alla nomina (cosଠcome pure all’eventuale revoca o sostituzione per giustificati motivi) del Giudice Delegato e del Curatore, nonchèdi decidere in merito alle controversie relative alla procedura stessa e ai reclami contro i provvedimenti del Giudice Delegato.
La domanda di fallimento puಠessere rigettata o accolta, a seconda del caso il procedimento si concluda con un decreto motivato o con una sentenza.