Prima di tutto, l’istanza di registrazione, con l’indicazione di nome, cognome e funzione del richiedente.
In merito alla funzione, va detto che l’obbligo di richiedere la registrazione ricade su soggetti solitamente individuati dalla legge; per esempio, la registrazione della nascita di una Srl deve essere eseguita a cura del notaio che ha redatto l’atto costitutivo.
In secondo luogo, il preambolo deve fornire alcune indicazioni sull’atto medesimo: data di stipula o autenticazione notarile, nome e codice fiscale del notaio che l’ha curato o semplicemente autenticato (questo avviene, ad esempio, nell’ipotesi di Snc, per il cui atto costitutivo non èrichiesta la forma pubblica, ma l’autenticazione èindispensabile per la registrazione presso la Camera di Commercio), nonchè il numero di identificazione all’interno del repertorio notarile.
In merito alla data, qualora si tratti di società semplice sorta verbalmente, si deve far riferimento al giorno dell’accordo fra i soci.
Terminato il preambolo, i primi riquadri del Modello S1 hanno un significato molto intuitivo. Nei primi due occorre indicare il codice fiscale e (se differente) la Partita IVA: per quest’ultima si rimanda alle considerazioni già espresse in merito al Modello I1.
Segue poi la denominazione (se società di persone) o ragione sociale (negli altri casi). I due termini sono sostanzialmente equivalenti, e ad essi èattribuibile l’intero discorso già effettuato per la ditta dell’impresa individuale.
L’unica differenza significativa èche la denominazione puಠessere interamente di fantasia, purchè presenti la sigla che esprime la forma giuridica dell’ente: ad esempio “SpA†per “Società per Azioniâ€.
In caso di società personali, comunque, occorre indicare il cognome di almeno un socio (accomandatario, in caso di Sas).
La forma giuridica èpoi indicata per esteso nel quarto riquadro.
Continua con la terza parte della Guida alla compilazione del modello S1 – parte 3
Giuseppe