ARTIGIANO: ècolui che esercita un’attività , artistica o manuale, attraverso un lavoro proprio e/o dei membri che compongono la sua famiglia.Art 2 della L. 443/85: “E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi stataliâ€.
L’art. 1 della citata legge fa riferimento all’art. 117 della Costituzione “La potestà legislativa èsercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzioneâ€, pertanto, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell’ambito dei princà¬pi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
POSSIBILI FORME GIURIDICHE PER L’ISCRIZIONE A.I.A. (Albo Imprese Artigiane) Ditta individuale S.n.c. (Società in nome collettivo) S.a.s. (Società in accomandita semplice) L. 133/97) S.r.l. (Società a responsabilità limitata con unico socio in possesso dei requisiti soggettivi) (L. 133/97) S.r.l. (con pi๠soci semprechèla maggioranza apporti lavoro personale nel settore produttivo) Società Cooperative.
REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI ALL’ARTIGIANO: – Cittadinanza italiana o della Comunità Europea; – Permesso di soggiorno valido per uso lavoro, per i cittadini extracomunitari; – Maggiore età – Per l’avviamento di alcune attività artigianali, ènecessario possedere la qualifica professionale (parrucchiere, estetista, idraulico, elettricista, ottico, meccanico etc…)
REQUISITI OGGETTIVI: – attrezzature idonee per lo svolgimento dell’attività artigiana, – produzione di beni /o prestazione di servizi. – limiti dimensionali dell’azienda, distinti per attività e fissati dalla Legge 443/1985 Sono escluse le attività agricole, di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di ques’ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa. *
PROCEDURA BUROCRATICA DA SEGUIRE: Stabilita la forma giuridica, … impresa individuale, società o quant’altro, l’iter obbligatorio da seguire per realizzare la vostra impresa artigiana èil seguente:
ISCRIZIONE ALL’INAIL : la copertura assicurativa all’ INAIL èobbligatoria per gli artigiani, per gli eventuali soci , collaboratori e dipendenti. La denuncia presso l’Istituto Nazionale Assicurazione e Infortuni sul lavoro, deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’attività . Il costo dell’assicurazione per gli artigiani, varia tenendo conto della pericolosità della lavorazione svolta; èfatto obbligo all’artigiano di tenere presso la sede dell’azienda il registro infortuni e nel caso di incidente (prognosi superiore ai 3 giorni) comunicarlo entro le 24 ore all’Ente preposto; I.V.A.:
L’imprenditore artigiano, entro 30 giorni dalla data di inizio attività deve richiedere la partita I.V.A. presso l’Agenzia delle Entrate Provinciale; A.I.A.: l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane deve essere richiesta dall’interessato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato provinciale, a seguito, la Commissione Provinciale per l’Artigianato con sede presso la stessa CCIAA, notifica all’interessato, entro 60 giorni dall’inoltro dell’istanza, la propria delibera. Nel caso di società l’iscrizione deve essere effettuata per tutti i soci prestatori d’opera;
REGISTRO IMPRESE: il Registro delle Imprese èl’anagrafe di tutte le imprese di ogni attività economica esistenti su tutto il territorio provinciale. L’iscrizione deve avvenire entro i 30 giorni dalla data di inizio dell’attività presso la Camera di Commercio Provinciale; I.N.P.S. a seguito dell’iscrizione all’Albo delle imprese, la Commissione Provinciale per l’Artigianato comunicherà all’INPS la nuova azienda, il titolare, pertanto verserà la giusta contribuzione, ai fini assicurativi e assistenziali.
L’importo dei contributi da versare all’INPS si calcola in base al reddito di impresa (denunciato ai fini dell’IRPEF) per l’anno al quale i contributi si riferiscono. *
IMPORTANTE Nel caso in cui venga presentata domanda d’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane oltre il 30° giorno dall’inizio dell’attività èprevista una sanzione dall’autorità competente, solitamente èil Sindaco del Comune, la cifra varia da provincia a provincia. Legge 20 maggio 1997, n. 133: Modifiche all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di societa’ a responsabilita’ limitata con unico socio o di società in accomandita semplice” Art. 1.
1. Al secondo comma dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le parole: “altresi'” e “semplice e” sono soppresse.
2. All’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: “E’ altresi’ artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: a) e’ costituita ed esercitata in forma di societa’ a responsabilita’ limitata con unico socio sempreche’ il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di altra societa’ a responsabilita’ limitata o socio di una societa’ in accomandita semplice; b) e’ costituita ed esercitata in forma di societa’ in accomandita semplice, sempreche’ ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di una societa’ a responsabilita’ limitata o socio di altra societa’ in accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita’ delle societa’ di cui al terzo comma, l’impresa mantiene la qualifica di artigiana purche’ i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma”.
Legge 5 marzo 2001, n. 57 Art. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443) 1. All’articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole: “la responsabilità limitata e”. 2.
All’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma èinserito il seguente: “L’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell’articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all’articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell’albo provinciale, semprechè la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società “.
Legge 20 maggio 1997, n. 133:
Modifiche all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di societa’ a responsabilita’ limitata con unico socio o di società in accomandita semplice”