Questa attività puಠessere svolta in riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare, secondo le tipologie di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
La circolare precisa che l’attività di vendita al dettaglio via Internet èsoggetta a preventiva comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica o, nel caso di società , dove sia ubicata la sede legale.
Nella stessa dovranno essere dichiarati il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività , il settore merceologico e la sussistenza dei requisiti professionali, questi ultimi necessari nel caso d’attività relativa al settore alimentare.
I medesimi requisiti sono previsti qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove èin uso il mezzo elettronico.
Per quel che concerne la vendita all’ingrosso, l’operatore ètenuto unicamente a dichiarare al momento dell’iscrizione al Registro delle imprese il possesso dei requisiti morali, nonchè quelli professionali, qualora venda prodotti alimentari.
L’attività puಠessere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
Per inciso, tale disciplina riguarda unicamente soggetti che svolgono attività economica concernente l’acquisto di prodotti ai fini della successiva rivendita; pertanto, non si applica agli intermediari come agenti di commercio, agenti d’affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività (obbligatoria iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla Camera di commercio e apertura della partita Iva).