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Come costituire una società  tra professionisti

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Lo scorso 22 aprile èntrato in vigore il regolamento ministeriale che, in attuazione della Legge 183/2011, ha indicato quali sono gli adempimenti obbligatori a carico dei soci per la costituzione di una società  tra professionisti (Stp).

Il primo passo èquello di procedere all’iscrizione della società  presso il registro delle imprese come “società  inattiva”, dopodicheèsi deve provvedere all’iscrizione presso l’albo tenuto dall’ordine o collegio di appartenenza.


Al riguardo, in particolare, si ricorda che nei giorni scorsi il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha comunicato ai consigli territoriali dell’Ordine la necessità  di istituire all’interno del proprio albo un’apposita sezione speciale delle Stp. Circolari analoghe stanno interessando in questi giorni tutte le altre categorie.

Nel caso in cui la società  sia multidisciplinare, ossia svolge attività  appartenenti a pi๠professioni protette, deve iscriversi presso l’albo o il registro dell’ordine relativo all’attività  individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. Se non risulta un’attività  prevalente, la società  deve iscriversi in tutti gli albi e registri previsti per le attività  esercitate.

A questo punto la Stp puಠiniziare l’attività  economica, tuttavia entro i successivi 30 giorni il legale rappresentante deve richiedere l’iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese utilizzando la comunicazione unica con la quale le Stp informano della loro costituzione contemporaneamente il registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti interessati.

Le società  tra professionisti che non intendono avviare immediatamente l’attività , o che non possono farlo perchè in attesa di autorizzazioni, non devono compilare i quadri dei moduli del registro delle imprese relativi alla dichiarazione d’inizio attività , chiedendo quindi l’iscrizione come impresa «inattiva» e comunicando successivamente l’inizio attività  alla camera di commercio.