Ed èinteressante notare come le nazioni di provenienza pi๠frequenti non sono sperdute isole caraibiche o atolli polinesiani, bensଠi nostri “vicini di casaâ€: Svizzera, Monaco, Liechtenstein e, soprattutto, Lussemburgo.
Innanzitutto, èbene verificare cosa prevedono le leggi locali in merito al trasferimento della sede all’estero: se in ambito comunitario non ci sono problemi particolari, in nazioni extracomunitarie talvolta il trasferimento altrove èconsiderato una causa di scioglimento.
Occorrerebbe dunque sciogliere la società estera e costituirne una nuova di zecca in Italia: un passaggio decisamente complesso. Il nostro Paese èin trattative con gli Stati extracomunitari perchè adottino soluzioni meno onerose, ma le convenzioni stipulate sono ad oggi ancora molto poche.
Se invece il trasferimento della sede non ètanto traumatico, la procedura passa attraverso la decisione della scelta di quale legislazione dovrà essere adottata dopo il trasferimento in Italia.
Se appare naturale adottare la legislazione italiana per evidenti motivi di praticità , èanche vero che la Corte di Giustizia Europea ha pi๠volte sancito che in ambito comunitario questo non èun obbligo: una società parigina, percià², potrebbe trasferirsi in Italia ma continuare ad essere regolata dalle leggi francesi. Le difficoltà sono perಠpiuttosto evidenti (cosଠcome la possibilità che si inneschino cause giudiziarie a non finire per la minima controversia); èdunque una soluzione altamente sconsigliata, a meno che i vantaggi giuridici siano tali da compensare le difficoltà .