L’ottavo riquadro, in particolare, concerne il capitale sociale (se società di capitali) o il fondo consortile (se consorzio). Escludendo imprese particolari per cui sono fissati importi molto rilevanti (per esempio le banche), nella generalità dei casi il capitale sociale minimo ammonta a € 120.000 per le società per azioni e in accomandita per azioni, e a € 10.000 per le società a responsabilità limitata.
Per quanto concerne i consorzi, invece, la legge impone l’istituzione di un fondo consortile, senza tuttavia specificarne l’ammontare minimo, probabilmente per una svista del legislatore.
All’atto della costituzione, occorre che i soci versino concretamente almeno il 25% delle rispettive quote di capitale. Nell’ottavo riquadro, dunque, occorrerà indicare l’ammontare del capitale sociale deliberato, di quello sottoscritto e di quello effettivamente versato.
Nell’ipotesi di società di persone, invece, la legge non impone livelli minimi di conferimenti: in questa situazione, occorrerà compilare il Riquadro n. 9 e indicare l’ammontare complessivo dei conferimenti stabilito liberamente dai soci.
I due riquadri successivi, invece (numerati curiosamente 10 e 10-b, mentre il n. 11 non esiste), concernono l’attività svolta dall’ente. Nel primo di essi occorrerà indicare l’articolo esatto dell’atto costitutivo o dello statuto in cui l’oggetto sociale èdescritto, mentre nel secondo sarà necessario indicare il codice attività stabilito secondo la classificazione ATECOFIN2007 dell’ISTAT, di cui si ègià parlato in precedenza.
Occorre in proposito ricordare brevemente che, fatte salve alcune eccezioni previste dalle leggi speciali per alcune attività peculiari, come regola generale una società semplice puಠsvolgere esclusivamente attività agricola mentre tutti gli altri enti possono svolgere qualunque tipo di attività d’impresa.
Giuseppe