Le onlus accedono per decreto alle agevolazioni che lo Stato riserva alle no profit. Questo accesso non èrevocato nel momento in cui il Consultorio fornisce anche prestazioni sanitarie a pagamento non rimborsate dal SSN ma che richiedono una partecipazione alla spesa da parte del paziente. Ecco per quale  motivo. I consultori sono delle no profit, spesso sono gestiti da una fondazione che offre ai pazienti delle cure gratuite. Pazienti che possono avviare delle terapie che, per ragioni ovvie, non vanno interrotte nemmeno quando il consultori èin crisi. Siccome puಠcapitare che anche queste strutture soffrano per la penuria di fondi, sono autorizzate a fornire servizi a pagamento e se questi non superano una certa soglia, il consultorio puಠrestare nel rango delle associazioni non profit.
La fondazione che per assicurare il completamento e l’efficacia di una terapia prestata in un consultorio, effettua prestazioni con un corrispettivo a carico del paziente, in aggiunta alle prestazioni che sono rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla Regione, non perdono la qualifica di onlus. àˆ stato scritto nero su bianco nella risoluzione 10/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 23 gennaio scorso.
Il quesito ènato da una situazione concreta, quella che si èverificata in Lombardia dove per motivi economici un consultorio ha dovuto chiedere ai pazienti che prima erano curati gratuitamente, il pagamento delle prestazioni effettuate da alcuni professionisti come psicologi e psicoterapeuti. La risoluzione 70/2009 ha spiegato che anche l’ente che gestisce un consultorio puಠessere iscritto all’anagrafe delle Onlus del settore sociale e socio-sanitario ma se non ha pi๠fondi puಠchiedere al cittadino di partecipare alle spese.
Se le prestazioni a pagamento non sono prevalenti rispetto alle attività istituzionali e se i relativi proventi non supera il 66% delle spese complessive dell’organizzazione, questa resta nel rango delle Onlus.