Con il franchising (o affiliazione commerciale), ricordiamo brevemente, una grande azienda ben conosciuta sul mercato concede ad un piccolo negoziante di rivendere i suoi prodotti e impiegare i suoi marchi e slogan, in cambio di una percentuale sui ricavi definita royalties.
In questo modo, il negoziante (franchisee o affiliato) ha un’arma notevole per attirare l’attenzione dei consumatori, mentre il titolare del marchio (franchisor o affiliante) ha modo di diffondere capillarmente sul territorio le proprie produzioni, oltre a ricavare senza troppa fatica degli importi nel complesso notevoli.
Il franchisee deve perಠimpegnarsi a rispettare le condizioni imposte dal franchisor, soprattutto in merito alla qualità del servizio prestato, per evitare che l’immagine dello stesso affiliante venga danneggiata in alcun modo.
Si tratta di una formula esistente sul mercato già da molti anni, ma solo nel 2004 èintervenuta una legge (la n. 129) che ne ha regolato gli aspetti di base, soprattutto per garantire meglio i diritti della parte debole del contratto, ossia l’affiliato.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, deve chiarire bene quali sono i rispettivi obblighi e diritti e deve avere una durata minima triennale. Devono poi essere specificate nel dettaglio le rispettive clausole che garantiscono il recesso anticipato o la risoluzione del contratto.
L’aspetto forse pi๠innovativo, comunque, èil diritto dell’affiliato di consultare la proposta di contratto almeno trenta giorni prima della firma: questo puಠrivelarsi molto utile per individuare punti da chiarire meglio, ridiscutere o magari rifiutare. Eventualmente, si ha anche il tempo per chiedere una consulenza al proprio legale di fiducia.