Tale contratto, che deve necessariamente essere redatto nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, èsoggetto all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese dove hanno sede le imprese contraenti.
► CODICE FISCALE RETI D’IMPRESA
La normativa che disciplina il contratto di rete (Legge 9 aprile 2009, n. 33 che converte con modificazioni il D.L. febbraio 2009 n. 5) prevede che tale atto deve necessariamente recare: l’indicazione della denominazione sociale di ciascuna impresa aderente al contratto di rete; l’indicazione delle attività comuni su cui si basa il contratto di rete e gli obiettivi che si punta a raggiungere mediante tale aggregazione; l’indicazione del cosiddetto “programma di rete”, contenente i diritti e gli obblighi assunti da ciascuna impresa nell’ambito di tale contratto e le modalità di finanziamento del progetto (fondo comune, conferimento di parte del patrimonio, ecc.); la durata del contratto stesso; le modalità di recesso; le modalità di ingresso di nuove imprese; l’indicazione dell’eventuale organo incaricato dell’esecuzione del contratto di rete.
► CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI RETE TRA IMPRESE
Tra i vantaggi di questa tipologia di contratto figura, oltre alla possibilità di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività , anche la possibilità di usufruire di determinate agevolazioni fiscali, riconosciute dalla legge a favore delle imprese che aderiscono a contratti di questo tipo (leggi “Agevolazioni fiscali contratto di rete“).