A tal fine il contratto di rete presuppone che le parti si impegnino tramite un programma comune di rete a collaborare negli ambiti comuni delle proprie attività di impresa, scambiandosi collaborazioni, informazioni e prestazioni di natura tecnologica, tecnica, industriale e commerciale.
La legge prevede che affinchè un contratto di rete sia valido ènecessario che in tale documento siano indicati: i dati che identificano le imprese aderenti; l’indicazione degli obiettivi strategici oggetto del contratto di rete e le modalità attraverso le quali verrà misurato lo stato di avanzamento dell’obiettivo stesso; la definizione del programma di rete, che indica i diritti e gli obblighi assunti da ciascun imprenditore aderente e le modalità di realizzazione dell’obiettivo comune; le modalità mediante le quali dovranno essere assunte le varie decisioni; la durata del contratto stesso.
Al contrario, invece, non costituiscono presupposti essenziali per la costituzione di un contratto di rete: l’istituzione del fondo patrimoniale comune; la nomina dell’organo comune; l’indicazione nel contratto stesso delle cause facoltative di recesso anticipato e delle condizioni per l’esercizio di tale diritto.
L’istituzione di un fondo comune, dunque, non èssenziale affinchè un contratto di rete sia valido, tuttavia la costituzione di tale fondo ènecessaria per usufruire di talune agevolazioni fiscali, tra cui quella che dovrà essere inviata telematicamente tra il 2 e il 23 maggio in relazione agli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Alle reti di impresa, oltre a determinati vantaggi fiscali, sono riconosciute anche agevolazioni di tipo amministrativo e finanziario, nonchèla possibilità di stipulare apposite convenzioni con l’A.B.I.