In questo caso ènecessario correggere l’errore emettendo una nuova fattura in cui viene indicato un addebito a carico del cliente consistente nella sola maggiore imposta.
► IVA DAL 20% AL 21% DA SABATO 17 SETTEMBRE 2011
In altre parole, dunque, ricade sul soggetto che emette la fattura l’onere di effettuare le dovute correzioni in caso di errore nell’applicazione dell’aliquota corretta, tuttavia se ciಠnon avviene il soggetto committente puಠevitare la sanzione versando all’Erario la maggiore imposta dovuta e presentandosi presso l’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate con un’autofattura in duplice copia contenente gli stessi dati che avrebbe dovuto avere la nota di variazione in aumento che avrebbe dovuto emettere il cedente. Tali adempimenti devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di registrazione della fattura stessa.
► CHE COS’àˆ UNA NOTA DI DEBITO
La variazione in aumento della fattura non deve essere invece emessa nel caso in cui èpossibile procedere direttamente all’annullamento della fattura, ossia nel caso in cui la fattura sia stata solo stampata e non anche consegnata o inviata al soggetto committente. In questo caso, dunque, si puಠprocedere all’annullamento della fattura sostituendola con un’altra fattura regolare. Al contrario, invece, ènecessario effettuare la correzione mediante l’emissione di una variazione in aumento nel caso in cui ci si accorge dell’errore dopo la consegna della fattura al cliente.
In questo caso la correzione della fattura tramite l’emissione di una variazione in aumento èobbligatoria, inoltre quest’ultimo documento deve necessariamente contenere tutti i dati richiesti dall’articolo 21 del Dpr 633/1972.