Tali requisiti sono suddivisibili in due tipologie: i requisiti statutari (limiti alla distribuzione di ristorni, indivisibilità delle riserve, destinazione mutualistica del residuo del patrimonio dopo la liquidazione, tutti da esprimere a chiare lettere nello statuto aziendale) e requisiti comportamentali, legati alla prevalenza degli scambi con i soci nel corso della normale vita aziendale rispetto agli scambi con i terzi.
Ebbene, la società si trasforma in una cooperativa diversa qualora vengano modificate le norme statutarie oppure per due esercizi consecutivi vengano meno i requisiti comportamentali.
Ma, nel secondo caso, la procedura conseguente èstata adesso semplificata: èinfatti sufficiente comunicare in via telematica al ministero delle Attività Produttive tale situazione, affinchè esso provveda ad aggiornare l’Albo delle cooperative spostando l’azienda dalla sezione di quelle a mutualità prevalente alla sezione delle “diverseâ€.
àˆ soppresso, dunque, il secondo adempimento, che invece permane tuttora nell’ipotesi di perdita dei requisiti statutari: si tratta della redazione di un bilancio straordinario, da approvarsi e inviare al Ministero nei sessanta giorni successivi.
Tale bilancio ha la funzione di offrire la valutazione delle varie poste patrimoniali, con particolare attenzione alle riserve (fino a quel momento indivisibili, ma il cui futuro ora diviene meno certo).
Il bilancio straordinario deve essere approvato dai tecnici del Ministero e deve essere sottoposto all’analisi di una società di revisione, che deve giudicarne la correttezza formale e sostanziale senza muovere alcun rilievo, nemmeno di secondaria importanza.