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Deducibilità  affitto abitazione usata dal dipendente

Qualora venga concesso al dipendete l’utilizzo di un immobile di proprietà  di soggetti terzi con i quali l’azienda ha stipulato un contratto di locazione, èprevista la possibilità  di recuperare parte delle spese sostenute a tale titolo.

Secondo quanto previsto dall’articolo 95 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, infatti, i canoni di locazione, anche finanziaria, e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi .


I canoni ci locazione e le spese di manutenzione di tali fabbricati, invece, sono deducibili in misura integrale e senza alcun riferimento al reddito dei dipendenti qualora i lavoratori che ne fanno uso abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività . In tal caso la deducibilità  èpossibile per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi.

Qualora il contratto di affitto venga invece stipulato dal dipendente senza alcun tipo di riferimento all’azienda stessa, èpossibile usufruire della detrazione del canone di locazione spettante a seconda del caso specifico, ovvero 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e 150 euro se il reddito complessivo èsuperiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro, in quanto oltre tale soglia non spetta alcuna detrazione. L’ammontare delle detrazione spettante varia nel caso in cui si tratti di un contratto di locazione a canone concordato e nel caso in cui i titolari del contratto di locazione siano giovani di età  compresa tra i 20 e i 30 anni, purchè in riferimento ad un immobile adibito ad abitazione principale e diverso da quello in cui risiedono i propri genitori.