In particolare, èstata abbassata dal 90% al 70% la deducibilità dei costi dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Tale norma si applica dai periodi d’imposta aperti dal 19 luglio 2012, quindi dal 2013 nel caso in cui il periodo d’imposta coincida con l’anno solare.
L’altra modifica riguarda l’abbassamento dal 40% al 27,5%, dai periodi d’imposta aperti dal 19 luglio 2012 al 31 dicembre 2012 e al 20% a partire dal 1° gennaio 2013, della deducibilità dei costi relativi ad autovetture e autocaravan a uso aziendale o professionale, fermo restando i limiti già previsti dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 164 del Tuir con riguardo ai costi di acquisizione, canoni di leasing, costi di locazione e noleggio.
E’ invece rimasta invariata la deducibilità integrale prevista per veicoli adibiti a uso pubblico, come ad esempio nel caso dei taxi, e a quelli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, come ad esempio nel caso di un autonolegio. Allo stesso modo, resta invariata all’80% la deducibilità dei costi relativi alle autovetture utilizzate dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, fermo restando il limite di 25.822,84 euro per quanto riguarda il costo di acquisto.