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Deducibilità  auto aziendali 2013

In virt๠di quanto previsto dalla riforma Fornero (articolo 4, comma 72 della legge 92/2012) e dalla Legge di Stabilità  2013 (articolo 1, comma 501 della legge 228/2012), a partire dal 2013 la disciplina sulla deducibilità  dei costi riguardanti le auto aziendali ha subito due importanti modifiche.

In particolare, èstata abbassata dal 90% al 70% la deducibilità  dei costi dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.


Tale norma si applica dai periodi d’imposta aperti dal 19 luglio 2012, quindi dal 2013 nel caso in cui il periodo d’imposta coincida con l’anno solare.

L’altra modifica riguarda l’abbassamento dal 40% al 27,5%, dai periodi d’imposta aperti dal 19 luglio 2012 al 31 dicembre 2012 e al 20% a partire dal 1° gennaio 2013, della deducibilità  dei costi relativi ad autovetture e autocaravan a uso aziendale o professionale, fermo restando i limiti già  previsti dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 164 del Tuir con riguardo ai costi di acquisizione, canoni di leasing, costi di locazione e noleggio.

E’ invece rimasta invariata la deducibilità  integrale prevista per veicoli adibiti a uso pubblico, come ad esempio nel caso dei taxi, e a quelli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività  propria dell’impresa, come ad esempio nel caso di un autonolegio. Allo stesso modo, resta invariata all’80% la deducibilità  dei costi relativi alle autovetture utilizzate dai soggetti esercenti attività  di agenzia o di rappresentanza di commercio, fermo restando il limite di 25.822,84 euro per quanto riguarda il costo di acquisto.