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Detrazione Iva auto aziendale

La possibilità  di detrarre l’Iva sulle auto aziendali a uso promiscuo èconsentita solo nel caso in cui si dimostri l’inerenza con l’attività  d’impresa. A chiarirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n.11943 del 13 luglio 2012.

Nel caso in esame, in particolare, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società  che aveva chiesto il rimborso dell’Iva versata in occasione dell’acquisto di automezzi utilizzati dai dipendenti.


L’amministrazione finanziaria, in particolare, ha agito contro la decisione della Commissione regionale – secondo cui le pretese della società  erano assolutamente legittime – lamentando il fatto che era stata riconosciuta la spettanza del diritto al rimborso senza che ci fosse stata la dimostrazione dell’inerenza dei beni con l’attività  d’impresa esercitata dalla società .

La Corte di Cassazione ha quindi accolto le ragioni dell’Agenzia delle Entrate, ribadendo che ai fini della detraibilità  occorre sempre accertare che ricorra l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa. In altre parole, dunque, ènecessario che esista una connessione con le finalità  imprenditoriali e non il concreto esercizio dell’impresa, dal momento che la detrazione dell’imposta spetta anche in caso di attività  meramente preparatorie, come ad esempio la ristrutturazione di un immobile, purchè finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività  tipica.

La sentenza impugnata, dunque, secondo la Cassazione non ha rispettato i canoni ermeneutici, in quanto ha rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria senza compiere alcuna approfondita valutazione circa l’inerenza dei beni rispetto all’attività  d’impresa.