Tra gli aspetti caratteristici del contratto di locazione commerciale figura la durata. In particolare, questa non puಠessere inferiore ai sei anni nel caso in cui abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività industriali, commerciali e artigianali, ad attività di interesse turistico, all’esercizio di una professione o lavoro autonomo oppure adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali o scolastiche.
La durata minima del contratto di locazione èinvece di nove anni nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un immobile adibito allo svolgimento di attività alberghiera o attività teatrale.
A fronte di tale esplicita previsione, dunque, sono nulle le clausole contrattuali che prevedono una durata inferiore del contratto. Inoltre, al termine di tali periodi, qualora una delle due parti non provveda ad inviare all’altra parte una lettera di disdetta, il contratto di locazione commerciale si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, oppure di nove anni in nove anni in caso di attività alberghiera o teatrale. Sono nulle anche eventuali clausole che derogano alla regola del rinnovo automatico del contratto alla prima scadenza.
In particolare, la disdetta deve essere fatta pervenire almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto, mentre nel caso degli immobili adibiti all’esercizio dell’attività alberghiera o teatrale la disdetta deve essere inviata con un preavviso minimo di 18 mesi. La disdetta deve inoltre essere motivata, deve essere esercitata in forma scritta e deve essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.