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Legge n. 296/2006

Legge n. 296/2006 (Finanziaria) – Adempimenti relativi alle procedure di assunzione, trasformazione e licenziamento dei lavoratori.

Obbligo della comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego (ex Collocamento) a tutti i datori di lavoro, privati e pubblici; nonchè i titolari di aziende agricole, che prima erano tenuti a comunicare l’avvenuta assunzione direttamente all’INPS.

L’obbligo èsteso a tutti i tipi di rapporto di lavoro indeterminato, a termine, decentrato, a orario ridotto, a causa mista, lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (agenti e rappresentanti di commercio, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto, socio lavoratore di cooperativa, associazione in partecipazione con apporto lavorativo.




L’obbligo viene inoltre esteso agli ospitanti i tirocinandi.

La comunicazione deve essere preventiva, (entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, esattamente 24 ore prima dell’inizio lavoro), deve contenere tutti i dati anagrafici del lavoratore compreso il codice fiscale, residenza, la data di assunzione (che deve coincidere con la data di iscrizione nei libri di paga e di matricola), la data di licenziamento nel caso di rapporto a tempo determinato, la qualifica del lavoratore e il tipo di CCNL che verrà  applicato.

La comunicazione andrà  al Centro per l’impiego competente territorialmente, ossia ove èubicata la sede di lavoro. Per l’edilizia , la sede di lavoro èvalida anche per il cantiere. E’ in previsione l’obbligo della trasmissione telematica delle comunicazione.

Cessazione del rapporto di lavoro: l’effettiva data di licenziamento va comunicata al Centro per l’Impiego entro cinque giorni dall’evento.

(Le Agenzie per il lavoro temporaneo sono autorizzate a trasmettere la comunicazione entro il 20 del mese successivo dalla data di assunzione e/o licenziamento del lavoratore, ciಠèdovuto al fatto che tra lavoratore e Agenzia si predispone un regolare contratto di somministrazione di lavoro).

I MODELLI DI ASSUNZIONE C/ASS E ALTA MODULISTICA SONO REPERIBILI PRESSO I CENTRI PER L’IMPIEGO COMPETENTI. PER I DATORI DI LAVORO AGRICOLO SI UTILIZZA COPIA DELLA SEZIONE MATRICOLA DEL REGISTRO IMPRESA.

PER I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO IN FORMA CONTINUATIVA E COORDINATA LA DICHIARAZIONE DOVRA’ CONTENERE: TIPO DI RAPPORTO(RAPP. DI AGENZIA, CO.CO.CO O LAVORO A PROGETTO OLTRE A TUTTI I DATI ANAGRAFICI E CONTRATTUALI. PER LA CESSAZIONE O TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SI CONTINUERA’ AD UTILIZZARE IL MOD. C/CRL.

IMPORTANTE: NON SUSSISTE PIU’ L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA ENTRO LE 48 ORE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO CHE ASSUME UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO (co. 1184).