La dottrina economica, nel corso degli anni, ha elaborato decine di altre definizioni, semplici o complesse, sul significato del termine “aziendaâ€.
In particolare, tutte pongono l’accento sul fatto che essa assume un valore e un significato maggiore rispetto alla semplice sommatoria dei beni e dei diritti che la costituiscono: il fatto che questi si connettano gli uni con gli altri e che siano vincolati al raggiungimento delle finalità stabilite dall’imprenditore (reddituali, di crescita dimensionale…) determinano una sinergia funzionale che rende l’azienda qualcosa di pi๠e di diverso rispetto ad un mero coacervo di beni.
La differenza fra il valore dell’azienda e la somma dei valori dei beni che la costituiscono èdefinita “avviamentoâ€, e deriva sia dai plusvalori latenti dei singoli beni, sia dalle caratteristiche individuali dell’imprenditore (intuito, capacità , senso di organizzazione…).
Tale differenza non èsolo una materia di disquisizione dottrinaria, ma assume anzi un’importanza basilare nel determinare diritti e doveri reciproci nell’ipotesi del trasferimento nonchè la disciplina fiscale da applicare.
Esistono tre principali tipologie di trasferimento: la compravendita, l’usufrutto e l’affitto. La legge fissa una serie di norme precise per la prima delle tre ipotesi, che si applicano per analogia agli altri due casi (salvo alcune specifiche differenze).
à‰ bene precisare subito, comunque, che tutte le norme sul trasferimento di azienda si applicano anche quando l’oggetto del contratto èsolo un ramo di essa. Identificare un “ramo d’azienda†èinfinitamente pi๠difficile rispetto all’intero complesso: e proprio per questo motivo lo spazio per l’elusione fiscale èmolto, molto ampio, come dimostrano gli innumerevoli controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria in questo ambito.