Secondo il Codice Civile, la cessione di un’azienda deve essere documentata da un contratto scritto “ad probationemâ€: ossia, la cessione èvalida anche senza forma scritta, ma se vi fosse necessità di dimostrarla in tribunale non si puಠfare a meno di esibire un pezzo di carta.
Se perà², come normalmente avviene, all’interno dei beni aziendali èincluso il diritto di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, servità¹, superficie…) su un bene immobile o un bene mobile registrato (veicolo a motore, imbarcazione, velivolo…), oppure un diritto di godimento (locazione, comodato…) di durata superiore ai nove anni sui medesimi beni, allora èindispensabile ricorrere all’atto pubblico o alla scrittura privata: in mancanza, la cessione ènulla.
In tutti i casi, la forma scritta ècomunque indispensabile per ottemperare ad un altro obbligo di legge: l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
La cessione comporta una serie di importanti conseguenze civilistiche: innanzitutto, ogni credito aziendale si trasferisce automaticamente all’acquirente. Per il terzo debitore, infatti, pagare ad uno o all’altro èindifferente, e perciಠnon ènecessario il suo consenso. Tuttavia, il debitore deve essere perlomeno informato dell’avvenuto trasferimento, poichè se pagasse in buona fede al vecchio titolare dell’azienda non gli si potrebbe imputare niente e dunque sarebbe liberato dalla sua obbligazione.
Per quanto riguarda i creditori, invece, il cedente èliberato solo se consta il loro espresso consenso alla cessione. Ma per loro c’ una garanzia in pià¹: l’acquirente èsolidalmente responsabile col venditore per tutti i debiti che risultano dai libri contabili la cui tenuta èobbligatoria per disposizione di legge.