Nel caso di cessione d’azienda, perà², si ha una vistosa deroga. Il cessionario, infatti, subentra automaticamente a tutti i contratti che erano stati stipulati dal cedente senza che vi sia bisogno del consenso dell’altro contraente. Si pensi ai contratti di lavoro: per un operaio non cambia molto svolgere la sua attività agli ordini di un imprenditore o dell’altro. Per questo motivo, la cessione dei contratti avviene automaticamente.
Il discorso perಠnon vale nell’ipotesi che sia presente il cosiddetto “intuitus personaeâ€, ossia quell’elemento di fiducia personale tale per cui per l’altro contraente non èaffatto indifferente contrarre con il venditore o l’acquirente dell’azienda. Per esempio, se il cliente incarica un apprezzato pittore (posto che lo si consideri un imprenditore) di fargli un ritratto e il pittore cede lo studio ad un terzo prima di adempiere, èovvio che dal cliente questa cessione èdifficilmente gradita: la prestazione richiesta al cedente non potrebbe essere adempiuta nello stesso identico modo dal cessionario.
Cosà¬, in queste ipotesi la cessione del contratto non avviene (a meno che non vi sia il consenso espresso dell’altro contraente) e dunque l’obbligazione rimarrà in capo al venditore: qualora, a causa del trasferimento dell’azienda, gli divenga impossibile adempiere, dovrà risarcire i danni al terzo.
In tutti i casi, comunque, ad ogni terzo contraente èconsentito opporsi alla cessione quando vi sia una giusta causa, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto notizia del trasferimento.