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Guida al trasferimento d’azienda (IV)

due soci che si stringono la mano

Secondo le regole generali del diritto privato, se Tizio e Caio stipulano un contratto di qualsiasi tipo non èammesso che Tizio in un secondo momento rinunci all’accordo e si faccia subentrare da Sempronio: è obbligatorio il consenso di Caio, altrimenti la cessione del contratto non ha alcun valore e Tizio continuerà  a rimanere obbligato.

Nel caso di cessione d’azienda, perà², si ha una vistosa deroga. Il cessionario, infatti, subentra automaticamente a tutti i contratti che erano stati stipulati dal cedente senza che vi sia bisogno del consenso dell’altro contraente. Si pensi ai contratti di lavoro: per un operaio non cambia molto svolgere la sua attività  agli ordini di un imprenditore o dell’altro. Per questo motivo, la cessione dei contratti avviene automaticamente.


Il discorso perಠnon vale nell’ipotesi che sia presente il cosiddetto “intuitus personae”, ossia quell’elemento di fiducia personale tale per cui per l’altro contraente non èaffatto indifferente contrarre con il venditore o l’acquirente dell’azienda. Per esempio, se il cliente incarica un apprezzato pittore (posto che lo si consideri un imprenditore) di fargli un ritratto e il pittore cede lo studio ad un terzo prima di adempiere, èovvio che dal cliente questa cessione èdifficilmente gradita: la prestazione richiesta al cedente non potrebbe essere adempiuta nello stesso identico modo dal cessionario.


Cosà¬, in queste ipotesi la cessione del contratto non avviene (a meno che non vi sia il consenso espresso dell’altro contraente) e dunque l’obbligazione rimarrà  in capo al venditore: qualora, a causa del trasferimento dell’azienda, gli divenga impossibile adempiere, dovrà  risarcire i danni al terzo.
In tutti i casi, comunque, ad ogni terzo contraente èconsentito opporsi alla cessione quando vi sia una giusta causa, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto notizia del trasferimento.