Naturalmente, occorre valutare attentamente la situazione per valutare se tale obbligo èviolato o meno. Se ad esempio Tizio vende a Caio un ristorante situato in un piccolo centro come Assisi, èvidente che se ne aprisse un altro nello stesso luogo toglierebbe a Caio parte della sua clientela.
Se perಠil vecchio locale fosse ad un capo di una grande città come Roma e il nuovo fosse collocato dalla parte opposta, si puಠritenere che l’obbligo di non concorrenza sia rispettato.
Si noti, comunque, che il divieto riguarda solo l’avvio di nuove attività : se Tizio disponeva già da prima di un altro ristorante, non ècerto obbligato a chiuderlo.
Le parti, comunque, possono accordarsi – gratuitamente o dietro compenso – per modificare la previsione legislativa: per esempio, a Tizio potrebbe essere vietato di aprire non solo attività direttamente concorrenti di quella ceduta ma anche di operare in altri settori affini (bar, tavole calde…).
Vi sono perಠdue limiti legislativi inderogabili: innanzitutto, èconsentito ridurre il periodo del divieto al di sotto dei cinque anni ma non èmai possibile elevarlo; in secondo luogo, ènullo un patto di non concorrenza che impedisse al cedente di svolgere qualsiasi attività e quindi gli impedisse di procurarsi i mezzi per il proprio sostentamento.
Va da sè che le parti possono anche decidere di azzerare il divieto e lasciarsi reciproca e piena libertà di concorrenza.