Il cosiddetto decreto Sviluppo (ovverosia il dl 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), avrebbe infatti provveduto a reintrodurre la possibilità , per tutte le imprese costruttrici, di decidere se e quando imporre l’IVA sugli immobili, ceduti piuttosto che dati in locazione, la cui costruzione sia o non sia stata appena ultimata.
► NUOVO LIMITE COMPENSAZIONE IVA DA APRILE 2012
In particolar modo, stando a quanto stabilito dal legislatore, diverse operazioni sino ad oggi esenti IVA ritornano ad essere, per scelta del costruttore, assoggettabili ad IVA.
► OBBLIGHI FISCALI PARTITA IVA
Se, dunque, sino ad oggi sulla cessione di un qualsiasi immobile strumentale si sarebbe potuta imporre l’IVA solamente entro i primi 5 anni dalla conclusione dei lavori, a partire dall’introduzione della recente normativa il costruttore, purchè lo indichi e lo specifichi chiaramente all’interno del contratto di vendita, puಠscegliere se imporre o meno l’IVA anche dopo i su indicati 5 anni riuscendo, in questo modo, a portare a compensazione l’IVA sostenuta al momento della realizzazione dell’opera.
Tale normativa, fortemente sostenuta dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili, dovrebbe garantire, grazie al ritorno dell’imponibilità ed in considerazione sia di una quota di invenduto pari al 6% che ad un valore medio di imponibile pari a 200.000 euro, lo sblocco di circa 840 milioni di euro.