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Imposta di registro sulla cessione di impianti radiotelevisivi

imposta di registro

La cessione di impianti radiotelevisivi, quando non abbia per oggetto unicamente le attrezzature ma comprenda anche altri beni quali marchi, brevetti, frequenze, si configura come cessione d’azienda (o di ramo d’azienda), e come tale non èsoggetta ad IVA ma sconta l’imposta proporzionale di registro. Inversamente, la cessione delle sole attrezzature, qualificandosi come cessione di beni, èrilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Questo il principale chiarimento contenuto nella risoluzione n.33/E del 10 aprile 2012, con cui l’Agenzia delle Entrate ha inteso illustrare le novità  introdotte dall’articolo 40, comma 9-bis, del decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011) che ha integrato, inserendovi il comma 7-bis, l’articolo 27 del “Testo unico della radiotelevisione” (DLgs n. 177/2005).

â–º IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI

L’intervento normativo pone fine ai dubbi interpretativi emersi in passato in merito alla qualificazione delle operazioni di cessione di impianti radiotelevisivi, trattate in taluni casi come cessione di beni, e per tale motivo soggette ad IVA, ed in altri come operazioni di cessioni d’azienda o di rami d’azienda, e come tali espressamente esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto  (ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b, del DPR n. 633/1972) poichè assoggettate ad imposta proporzionale di registro (in conformità  al principio dell’alternatività  dei tributi, sancito dall’articolo 40 del DPR n. 131/1986).

â–º RAVVEDIMENTO OPEROSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI

In tal proposito la risoluzione si richiama ad alcune pronunce (sentenze nn. 24913 del 10 ottobre 2008 e 9163 del 16 aprile 2010) con le quali la Corte di Cassazione, conformemente all’articolo 2555 del Codice Civile nel quale si qualifica l’azienda come “il complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”, ha precisato che si ha cessione d’azienda (o di ramo d’azienda) in presenza del trasferimento di beni che nel loro complesso e nella loro interdipendenza siano atti all’esercizio di un’impresa.

â–º IMPOSTE DIRETTE E IMPOSTE INDIRETTE

Nel caso degli impianti radiotelevisivi, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, risulta dunque indispensabile valutare nel concreto l’oggetto del trasferimento ai fini della classificazione dello stesso per l’applicazione delle imposte indirette: il trasferimento di un singolo impianto radiotelevisivo (e a maggior ragione il trasferimento di pi๠impianti) purchè non riguardi solo le attrezzature ma sia accompagnato dal trasferimento di altre risorse (frequenze, collegamenti di comunicazione, marchi, brevetti) che nel complesso abbiano potenzialità  produttiva, si configura come cessione d’azienda e come tale sconta l’imposta di registro ma non èrilevante ai fini IVA, nel cui campo di applicazione rientrano invece i trasferimenti delle sole attrezzature, qualificati inversamente come cessione di beni.

â–º RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA

La risoluzione chiarisce infine come la norma faccia salve tutte le operazioni messe in essere precedentemente alla sua entrata in vigore, siano esse qualificate come cessioni d’azienda o come mere cessioni di beni.