In particolare, in caso di attività industriali, commerciali e artigianali, l’indennità èpari a 18 mensilità , mentre per le attività alberghiere èpari a 21 mensilità .
Al contrario, invece, non èdovuta alcuna indennità qualora lo svolgimento dell’attività non comporti un contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, nonchè qualora si tratti di attività a carattere transitorio, oppure di immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.
Il diritto a ricevere tale indennità si prescrive nel termine ordinario di 10 anni, tuttavia il conduttore puಠesigere da subito il pagamento della somma a lui spettante per la perdita dell’avviamento commerciale, avendo diritto a trattenere l’immobile fino a quando non riceverà l’indennità . Ne deriva quindi che il locatore potrà procedere all’azione esecutiva di rilascio dell’immobile per finita locazione solo dopo aver effettuato il pagamento dell’indennità .
La legge prevede che il locatore non puಠsottrarsi all’obbligo di pagamento provando l’assenza del danno e che il conduttore non possa rinunciare a tale indennità attraverso apposita clausola inserita nel contratto, che se presente risulta quindi inefficace. La giurisprudenza, tuttavia, ammette la posisbilità che il conduttore rinunci a tale indennità a fronte di un vantaggio economico (ad esempio riduzione del canone, concessione del diritto di prelazione sull’immobile, ecc.).