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La fattura dalla A alla Z (terza parte)

Le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti sono dunque da fatturare sempre. Ma quando deve essere emessa la fattura?

La legge stabilisce alcune regole molto precise: se l’operazione consiste in una cessione di beni immobili conta la data dell’atto pubblico di cessione, mentre se si tratta di beni mobili conta la data della loro consegna o spedizione.

Per le prestazioni di servizi, invece, la fattura va emessa al momento dell’incasso del corrispettivo, a meno che non si tratti di forniture continuative (per esempio, un abbonamento all’ADSL) per cui la fattura va emessa periodicamente alle scadenze contrattuali concordate.

In tutti i casi, se la somma viene incassata precedentemente alle date indicate, la fattura va emessa al momento dell’incasso. Se viene incassato un anticipo o un acconto, l’operazione va subito fatturata per l’ammontare dello stesso.


Infine, va precisato che le date indicate costituiscono di fatto il termine ultimo per l’emissione della fattura: in verità , niente vieta di emetterla anche prima. Cià², perà², non èconveniente perchèl’emissione della fattura comporta come conseguenza automatica l’esigibilità  dell’imposta (e, per chi la riceve, la detraibilità  della stessa).

L’imposta si definisce “esigibile” quando sorge il debito per il riversamento verso l’Erario della stessa, o per compensarla con l’IVA a credito sugli acquisti.
Solitamente l’esigibilità  sorge con l’emissione della fattura, o comunque col verificarsi dell’evento che imporrebbe la sua emissione. Percià², se un venditore cede un bene senza emettere illecitamente la fattura, ciಠnon toglie che lo Stato puಠcomunque esigere l’IVA oltre a sanzionarlo per la mancata fatturazione.


Per alcune operazioni, tuttavia, il momento dell’esigibilità  èdifferito al momento dell’incasso. Il meccanismo, previsto tradizionalmente per le cessioni verso gli enti pubblici e nel settore farmaceutico, èstato recentemente generalizzato con l’introduzione della cosiddetta “IVA di cassa”.