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La perdita involontaria dei beni

mazzo di scontrini e fatture

La “fuoriuscita” dei beni dell’impresa deve essere giustificata obbligatoriamente da un documento che ne certifichi la cessione (fattura, ricevuta, scontrino fiscale…); in caso di destinazione all’autoconsumo personale o familiare, o comunque a scopi diversi da quelli d’impresa, essa deve essere documentata con autofattura.

In mancanza, subentra la cosiddetta “presunzione di cessione”: l’Amministrazione Finanziaria puಠlecitamente ritenere che l’imprenditore abbia venduto il bene senza fatturare la vendita, e applicare le relative sanzioni.


Ma cosa avviene qualora un evento accidentale (incendio, furto, alluvione, terremoto…) determinasse la perdita di una pluralità  di beni dell’impresa?

Per essere in regola col Fisco, la legge prevede una procedura tutto sommato molto semplice: occorre che un pubblico funzionario (per esempio un vigile del fuoco) certifichi la data e la natura del disastro, e l’ammontare complessivo del valore dei beni andati perduti.

In alternativa, èpossibile ricorrere anche ad un’autocertificazione resa dall’imprenditore stesso, cui allegare copia della propria carta d’identità  (in vigore altrimenti èdoveroso seguire la procedura per il rinnovo della carta d’identità ) , da sottoscrivere entro trenta giorni dall’evento.
In caso di furto, ènecessario anche presentare regolare denuncia.

Occorre poi, ovviamente, espungere i beni ormai inutilizzabili dalla contabilità  aziendale.
In verità , l’Amministrazione Finanziaria puಠin qualunque momento chiedere di chiarire il contenuto dell’autocertificazione, precisando in particolare come si èarrivati a calcolare il valore complessivo della perdita.


Per questo e per altri motivi pratici, èpreferibile non seguire alla lettera la norma, e indicare nell’autocertificazione una molteplicità  di dati: dunque, non solo il valore complessivo, ma anche la descrizione di ciascun bene distrutto e il suo specifico valore, ricavandolo dalla contabilità .

àˆ un’operazione pi๠complessa ma che mette al riparo da successive contestazioni.

Se infine l’assicurazione dovesse risarcire le perdite, tale indennizzo costituisce a tutti gli effetti ricavo imponibile, nella misura in cui si erano dedotti i costi dei medesimi beni.