Questa èdefinita come la denominazione con cui l’impresa si presenta nei confronti dei terzi, e che dovrà comparire nelle fatture e in ogni altro documento emesso o riferito all’impresa.
La ditta deve essere caratterizzata da verità e novità .
Il principio di verità comporta che in essa compaia almeno il cognome, o la sigla dell’imprenditore.
Ciಠsignifica che l’impresa del signor Mario Rossi dovrà contenere nella ditta una delle seguenti diciture: “Rossiâ€, “Ma.Ros.â€, “Ros.Ma.â€.
Il principio di verità subisce una deroga qualora l’azienda passi in altre mani: gli eredi o il cessionario possono mantenere la ditta originale (in caso di cessione serve perಠil consenso del cedente).
Oltre a quest’informazione inderogabile, la ditta puಠcontenere ogni altra parola, anche di fantasia, purchè non sia tale da ingannare i terzi sull’attività svolta: la pasticceria del signor Rossi non potrà mai avere come ditta “Mobilificio di Mario Rossiâ€.
La ditta, inoltre, non puಠcontenere espressioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume.
Secondo il principio di novità , invece, non si puಠusare una ditta uguale o comunque molto simile a quella di un’altra impresa esistente, tale che per l’attività svolta o il mercato in cui si opera il terzo in buona fede possa essere tratto in confusione.
In caso di eccessiva similitudine fra due ditte, sarà l’imprenditore che l’ha registrata per seconda a dover modificare la propria per differenziarla.
àˆ da notare che la ditta, come gli altri segni distintivi dell’azienda, ètutelata dalle norme sulla concorrenza sleale.
Percià², chi utilizza una ditta già propria di altra impresa puಠessere chiamato non solo a modificare la propria ma anche a risarcire gli eventuali danni subiti dal concorrente.
Giuseppe