Si èanche cercato di dare al leasing un corrispondente terminologico italiano (locazione finanziaria, date le similitudini con l’ordinario contratto di affitto), ma non c’ dubbio che la parola originale continui ad essere pi๠immediata e diffusa.
In qualità di negozio giuridico atipico, e dunque non regolato da alcuna legge del codice civile, le caratteristiche di un contratto di leasing sono determinate dalla prassi diffusa internazionalmente.
In realtà esistono due tipologie di leasing: quello operativo e quello finanziario.
Nel leasing operativo entrano in gioco solamente due soggetti: il proprietario di un bene (futuro locatore) e colui – imprenditore o privato cittadino – che intende utilizzarlo ma non vuole o non ha i mezzi per acquistarlo (futuro locatario).
Cosà¬, le parti si accordano affinchè si instauri un rapporto di locazioni finanziaria: il bene èpreso in consegna e utilizzato per i suoi scopi dal locatario per un certo periodo di tempo, durante il quale egli verserà dei canoni al locatore; spesso èconcordato anche un maxicanone iniziale.
Alla scadenza si possono configurare tre possibilità : il bene puಠessere riconsegnato al proprietario, oppure puಠsorgere un nuovo contratto di leasing. Ma la soluzione pi๠comune èil riscatto, con il quale il locatario paga un canone finale (solitamente di valore irrisorio) e diviene definitivamente proprietario del bene.