Le imprese di pesca, per ottenere la licenza per l’attività e mettere in moto un’imbarcazione, devono pagare un tributo. Quello che ottengono dall’amministrazione in prima battuta, èun titolo provvisorio che èsuccessivamente trasformato in licenza definitiva. La tassa perಠva pagata una sola volta e lo spiega bene una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.Â
L’Erario èandato a mettere di nuovo in naso in una questione molto delicata e spinosa, quella del rilascio delle licenze per le imbarcazioni, scoprendo che il pi๠delle volte i tributi sono pagati due volte dall’armatore anche se la normativa dice il contrario. Per questo ha pubblicato una risoluzione che spiega come comportarsi.
Il succo èche la licenza di pesca se provvisoria non raddoppia la tassa governativa. In pratica se c’èil rinnovo della licenza di pesca, il tributo che èstato necessariamente corrisposto al momento del rilascio dell’attestazione temporanea, non deve essere pagato di nuovo al momento della consegna del titolo definitivo.
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del rilascio delle licenze di pesca e della loro tassazione nella risoluzione 105/E del 27 novembre mettendo in guardia tutti dagli errori che si possono compiere per via dello sfasamento temporale tra il pagamento della tassa sulle concessioni governative e il rilascio della licenza di pesca professionale marittima.
Il pagamento della tassa sulle concessioni governative, infatti, èffettuato in costanza di emanazione dell’attestazione provvisoria che èrilasciata prima della licenzia di pesca definitiva e poi èpagata una seconda volta quando arriva il titolo definitivo. Invece prima della naturale scadenza del titolo abilitativo, che dura 8 anni, la tassa va pagata una volta sola. Quella pagata per l’attestazione provvisoria, va a coprire anche il periodo di validità della licenza definitiva.