La normativa oggetto della modifica, ricordiamo, prevedeva che il credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale e quello relativo ai primi tre trimestri dell’anno fosse compensabile fino ad un importo di 10.000 euro. Qualora il credito superava la suddetta soglia, l’eccedenza era compensabile dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR infrannuale.
► AUMENTO IVA 2012 MANOVRA MONTI
In forza della modifica attuata dal decreto semplificazioni, invece, la soglia di 10.000 euro èstata dimezzata a 5.000,00 euro. Il decreto non ha perಠstabilito la data di decorrenza della modifica, rinviando ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la determinazione dei termini e delle modalità attuative.
► NUOVA VERSIONE MODELLO IVA TR
Rimane invece invariata la disposizione che prevede la possibilità di compensare il credito annuale superiore a 15.000,00 euro attraverso la presentazione della dichiarazione IVA autonoma.
Per quanto riguarda le modifiche attuate dal Decreto, èbene ricordare che, in forza della Legge 212/2000 contenente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme in materia di tributi non possano avere effetto retroattivo e che in relazione ai tributi periodici le eventuali modifiche possano essere fatte decorrere solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Sempre in forza della suddetta legge, inoltre, le modifiche alle disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata prima del sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione.