Chi ha la necessità di trovare un nuovo lavoro potrebbe partire dalla considerazione di ciಠche sa e puಠfare lasciando libero sfogo anche alla creatività . Non èun caso che in questi ultimi anni molti giovani rimasti senza occupazione, abbiamo scoperto la passione per l’artigianato o la lavorazione della terra.
Ci basiamo su quanto riportato dal sito INPS per riepilogare le caratteristiche dell’imprenditore artigiano e il computo dei dipendenti di un’impresa di questo tipo.
L’imprenditore artigiano
La Legge 443/1985 ha definito le nozioni di imprenditore artigiano e di impresa artigiana:
àˆ imprenditore artigiano colui che svolge un’attività che ha come scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, la somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande, salvo il caso in cui siano solamente strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa e:
- abbia compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di autorizzazione da parte del tribunale all’esercizio dell’attività oltre il sedicesimo anno di età );
- eserciti l’attività personalmente, professionalmente e in qualità di titolare dell’impresa artigiana;
- eserciti nei limiti dimensionali previsti dalla legge 463/1959 (art.4);
- assuma la piena responsabilità dell’impresa con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
- svolga in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale nel processo produttivo. Abitualità , prevalenza e manualità  devono essere determinanti e continuative per l’azienda sia che si tratti di attività di produzione e di beni quanto in quella di prestazione di servizi.
(legge n.463/1959;Â legge n.443/1985; legge n.133/1997; legge n.57/2001)
Il computo dei dipendenti
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
- non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica (ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25) , e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- non sono computati i lavoratori a domicilio (di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877) , sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
- sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorchè partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;
- sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;
- non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
- sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.