In particolare, la comunicazione della PEC dovrà avvenire al momento dell’iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane per quanto riguarda le ditte individuali di nuova costituzione, mentre le imprese individuali già attive dovranno provvedere a depositare presso il registro delle imprese competente il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013, sempre che non siano soggette a procedure concorsuali.
La normativa che prevede tale obbligo èl’art. 5 del Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 (il cosiddetto Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
La stessa legge prevede inoltre che nel caso in cui un’impresa individuale non provveda a comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine previsto, l’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, deve sospendere la domanda per un periodo di 45 giorni, entro cui il soggetto interessato potrà integrarla con l’informazione mancante. Decorso inutilmente questo termine la domanda si intende non presentata.
L’obiettivo della norma èquello di rendere pi๠veloce ed economico il dialogo tra imprese e pubblica amministrazione. Sempre a tal fine, inoltre, entro giugno 2013 sarà istituito il pubblico elenco delle PEC, il cosiddetto “Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificataâ€, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, a cui avrà accesso chiunque tramite il sito web del Ministero e senza che sia necessaria alcuna forma di autenticazione.