Al riguardo l’articolo 29 della Legge n. 392 del 1978 prevede che alla prima scadenza il locatore puಠnegare il rinnovo del contratto solo in determinati casi tassativamente stabiliti, ovvero:
– adibire l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
– adibire l’immobile all’esercizio di una delle attività per le quali èpossibile stipulare un contratto di locazione commerciale, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
– demolire l’immobile per ricostruirlo, procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale;
– ristrutturare l’immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell’articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell’immobile.
Nelle ultime due ipotesi il possesso della prescritta licenza o concessione ècondizione per l’azione di rilascio.
Salvo disdetta da comunicarsi entro 12 mesi prima della scadenza del contratto (18 mesi per le attività alberghiere), fermo restando le suddette limitazioni per la prima scadenza contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, o di nove anni in nove anni per le attività alberghiere.