Ne deriva quindi che esso puಠessere modificato mediante l’introduzione di clausole specifiche nelle quali, ad esempio, èpossibile indicare la data di scadenza degli esercizi sociali, la sede della società e il tipo di gestione.
Ancora, èpossibile arricchire l’atto con apposite disposizioni atte a vincolare il trasferimento delle quote o a stabilire cause di recesso diverse rispetto a quelle previste per legge. Lo scopo di tale modello, dunque, èsemplicemente quello di fornire un atto base che consente a coloro che intendono costituire una Srl semplificata di non pagare gli onorari notarili.
Come accaduto per la modifica del modello dell’atto costitutivo della Srl semplificata, èstata indicata un’interpretazione pi๠ampia anche della norma che prevede come requisito per costituire una Srl semplificata un’età non oltre i 35 anni. in tal caso, infatti, ad essere incerto era il destino dei soci fondatori al momento del superamente della soglia d’età . Ebbene, al riguardo èstato stabilito che tale superamento non comporta alcuna conseguenza nè per i soci, che continuano a partecipare alla società , nè per la Srl, che mantiene la qualificazione di semplificata.