L’impresa famigliare èdefinita dal codice civile e per questo nelle “definizioni” fa riferimento all’istituto giuridico del matrimonio e ai legami che ne derivano. In realtà , una sentenza della Corte di Cassazione, ha spiegato che anche la convivente di fatto èparte dell’impresa famigliare. La spiegazione e il quesito di un utente.Â
Un nostro lettore ci chiede:
Buona sera, qualcuno sa dirmi se nella conduzione familiare èinclusa la convivente? In pratica la persona pi๠vicina, paritetica della moglie, che puಠsostituirti in qualsiasi circostanza. Grazie
La risposta èaffermativa e vediamo allora i riferimenti normativi. Sicuramente di impresa famigliare si parla nell’articolo 230-bis del codice civile che recita:
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [c.c. 316].
Il lavoro della donna èconsiderato equivalente a quello dell’uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [c.c. 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Come perಠha precisato una sentenza della Corte di Cassazione Civile , sez. lavoro (sentenza 15.03.2006 n° 5632):
L’attività lavorativa e di assistenza svolta all’interno di un contesto familiare in favore del convivente di fatto trova abitualmente la sua causa nei vincoli di solidarietà ed affettività esistenti, che di regola sono alternativi ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual èil rapporto di lavoro subordinato, mentre talvolta èpossibile inquadrare il rapporto stesso nell’ipotesi dell’impresa familiare, applicabile anche alla famiglia di fatto in quanto essa costituisce una formazione sociale atipica a rilevanza costituzionale ex art. 2.