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Obbligo di contratto per fornitori prodotti alimentari e agricoli

In virt๠di quanto previsto dall’art. 62 del cosiddetto decreto liberalizzazioni (dl n. 1/2012), a partire da oggi 24 ottobre 2012 scatta l’obbligo di stipula di un contratto in forma scritta per la fornitura di prodotti alimentari e agricoli.

La normativa prevede inoltre che tali contratti dovranno obbligatoriamente contenere, a pena di nullità , indicazioni precise circa la durata, la quantità  e le caratteristiche del prodotto ceduto, nonchè il prezzo pattuito, le modalità  di consegna e i termini di pagamento.


Riguardo a quest’ultimo punto, in particolare, lo stesso articolo 62 prevede che il pagamento ai fornitori debba essere eseguito nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura per i prodotti deteriorabili e di 60 giorni per le altre merci. Inoltre, in caso di mancato pagamento entro tale termine, gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza, senza che sia necessario che il cedente proceda con la messa in mora del debitore e senza che al riguardo abbia rilevanza la volontà  delle parti. Chi non paga entro i termini, oltre a dover obbligatoriamente corrispondere anche gli interessi di mora, commette un illecito sanzionabile con un’ammenda da 500 a 500.000 euro.

Oltre che per il mancato rispetto dei termini di pagamento, la normativa prevede anche una sanzione in caso di violazione dell’obbligo della forma scritta e in caso di assenza dei contenuti obbligatori. In tal caso l’importo dell’ammenda ècompreso tra 516 e 20.000 euro.