Molto spesso i rappresentanti legali delle aziende si sono sottratti al pagamento delle tasse e ad una serie di obblighi fiscali dicendo che non avevano ricevuto la notifica dell’irregolarità . In realtà all’Agenzia delle Entrate era stato impedito di mettersi in comunicazione con il CEO dell’azienda. Adesso nella notifica degli atti giudiziari c’èuna svolta.Â
L’Agenzia delle Entrate, infatti, fa sapere che la notifica èda considerarsi compiuta anche se il plico èconsegnato ad un addetto alla ricezione della posta e non direttamente al rappresentante legale dell’azienda. Capita infatti che il postino si rechi nelle sedi delle aziende per consegnare il plico con la notifica degli atti tributari e non riesca a trovare il rappresentante dell’azienda stessa.
Se perಠall’ingresso della sede si presenta una persona e si qualifica come addetta alla ricezione, il postino puಠlasciare il plico e la notifica si considera valida e compiuta. Una specificazione maggiore della questione èpresente nella sentenza numero 26185 del 12 dicembre 2014 della sezione tributaria della Cassazione che ha ricordato come: la dichiarazione di essere l’addetto alla ricezione èsostenuta dalla presunzione di veridicità , per cui se non ci sono prove contrarie, il giudice èchiamato a non disconoscere la regolarità dell’attività di notifica.
La vicenda che ha portato i giudici a questo pronunciamento èquella di una società che ha proposto ai porporati un ricorso tardivo, presentato due anni dopo la notifica, contro un avviso di rettifica IVA per l’anno 1997. La commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto accogliendo le tesi del contribuente ma poi c’èstato un ribaltamento della sentenza con la spiegazione che abbiamo già indicato.