Requisiti per aprire un negozio

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Tutti gli imprenditori commerciali devono garantire la presenza di una serie di requisiti di onorabilità : questi sono richiesti sia a tutela dei consumatori e dei terzi in genere, sia per imporre una sanzione accessoria a carico di chi sia giudicato colpevole per questioni di vario genere.

In particolare, non possono avviare un’attività  commerciale (o proseguire) coloro che:

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Come aprire un negozio

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In una precedente guida, si sono descritte nel dettaglio le procedure fiscali e presso la Camera di Commercio previste per aprire un’attività  d’impresa: obbligazioni che ricadono indistintamente su tutte le aziende.

Dal punto di vista amministrativo, invece, sono richiesti altri adempimenti, che tuttavia variano secondo la tipologia di impresa che si intende aprire. Vediamo dunque di approfondire gli aspetti legati alle attività  commerciali, definite come l’insieme delle aziende la cui funzione èquella di vendere beni in cambio di un corrispettivo in denaro.

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I migliori software aziendali gratuiti

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Su impresalavoro.eu abbiamo pi๠volte dato la possibilità  ai nostri utenti di conoscere nuove soluzioni software in grado di svolgere funzioni importanti all’interno della propria azienda in maniera del tutto gratuita grazie ai sistemi open source che di seguito vogliamo elencarvi.

I software open source sono molto importanti perchènon vanno a incidere sul bilancio passivo dell’azienda e svolgono lo stesso servizio di quelli a pagamento e in molti casi anche meglio.

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Regole per un’ordinata contabilità 

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Il Codice Civile impone a tutte le imprese commerciali non di piccole dimensioni di tenere alcuni libri contabili (libro giornale, libro inventari, altri eventuali registri richiesti dalle dimensioni e dall’attività  svolta) e di seguire precise regole perchè la contabilità  sia ordinata.

Il rispetto di tali regole èfondamentale per ottenere gli effetti positivi previsti dalle leggi civilistiche: per esempio, si possono utilizzare le scritture contabili come prova a proprio favore in tribunale, purchè siano ordinate.

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Leasing leaseback

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Una sottospecie del leasing èil leaseback.

Quando il proprietario di un bene ha bisogno di liquidità  ma non puಠfarne a meno, puಠaccordarsi con un intermediario finanziario in questo modo: egli rivende il bene all’intermediario, il quale senza soluzione di continuità  lo concede in locazione finanziaria al medesimo.

In questo modo, per fare un esempio, un’industria puಠcontinuare ad utilizzare un suo capannone o un dato impianto di cui non puಠfare a meno e allo stesso tempo fare cassa con la vendita.

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Leasing Finanziario

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Al contrario del leasing operativo, il leasing finanziario si presenta come un rapporto trilaterale: fra l’originale proprietario e il futuro utilizzatore del bene si frappone un soggetto specializzato in questa tipologia di contratti (una banca, un intermediario finanziario…) cui il futuro locatario si rivolge.

L’intermediario provvede dunque ad acquistare il bene dal titolare originario e a consentirne l’utilizzo al cliente in cambio del consueto versamento dei canoni. Anche qui, solitamente, il rapporto fra le parti si conclude con il riscatto.

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Leasing operativo

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Fra i contratti atipici di natura finanziaria, il leasing èforse il pi๠importante e diffuso. Nato nel mondo bancario anglosassone diverse decine di anni fa, ormai èdivenuto frequentissimo anche in Italia e nel resto del mondo.

Si èanche cercato di dare al leasing un corrispondente terminologico italiano (locazione finanziaria, date le similitudini con l’ordinario contratto di affitto), ma non c’ dubbio che la parola originale continui ad essere pi๠immediata e diffusa.

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Rinvio dell’approvazione del bilancio (II)

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E’ possibile far slittare la data entro la quale l’assemblea dei soci deve approvare il bilancio d’esercizio dal quarto al sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio solo in presenza di diversi requisiti, indicati dall’articolo 2364 del codice civile per tutte le società  di capitali (SpA, SApA e Srl).

Innanzitutto, èrichiesto che questa facoltà  sia stata già  prevista e autorizzata dai soci in occasione della stesura dello statuto: in mancanza di un’esplicita previsione statutaria, infatti, il rinvio non èpossibile.

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Rinvio dell’approvazione del bilancio (I)

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Anche quest’anno, come accade praticamente sempre, le piccole e grandi società  di capitali sono in questi giorni ingolfate nel lungo e complicato lavoro per chiudere i conti e redigere il bilancio del 2008.

Ogni anno, infatti, le modifiche legislative e gli eventi di mercato tendono a rendere tutt’altro che routinaria quest’operazione.

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Bilancio in forma abbreviata

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Gli amministratori delle società  di capitali sono tenuti a redigere annualmente il bilancio d’esercizio, che l’assemblea dei soci dovrà  approvare entro il quarto mese successivo alla chiusura dello stesso: poichè solitamente l’esercizio coincide con l’anno solare, la scadenza ordinaria èdunque il 30 aprile.

In alcuni frangenti, peraltro, èpossibile rinviare tale scadenza di sessanta giorni.

Che l’approvazione avvenga ad aprile o a giugno, comunque, il bilancio puಠessere redatto anche in forma abbreviata, purchè siano rispettati alcuni requisiti.

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Guida al trasferimento d’azienda (V)

Una conseguenza normativa della cessione dell’azienda èla non concorrenza che si viene ad instaurare fra cedente e cessionario: colui che ha venduto l’azienda, infatti, èobbligato a non avviare alcuna attività  d’impresa nei successivi cinque anni che, per ramo d’attività  e localizzazione geografica, sia tale da poter distrarre anche solo parzialmente la potenziale clientela dell’acquirente.

Naturalmente, occorre valutare attentamente la situazione per valutare se tale obbligo èviolato o meno. Se ad esempio Tizio vende a Caio un ristorante situato in un piccolo centro come Assisi, èvidente che se ne aprisse un altro nello stesso luogo toglierebbe a Caio parte della sua clientela.
Se perಠil vecchio locale fosse ad un capo di una grande città  come Roma e il nuovo fosse collocato dalla parte opposta, si puಠritenere che l’obbligo di non concorrenza sia rispettato.

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Guida al trasferimento d’azienda (VI)

Le regole per la cessione di un’azienda o di un ramo di essa sono applicabili, in quanto compatibili, anche negli altri due casi di trasferimento, nei quali il titolare sceglie di dare temporaneamente in gestione la sua attività  ad un terzo.

La prima soluzione èquella dell’usufrutto: il vecchio titolare dell’azienda rimane nudo proprietario, mentre il soggetto subentrante ne diviene, appunto, usufruttuario.

Si hanno perಠalcune particolarità  da ricordare: innanzitutto, salvo accordi diversi, l’usufruttuario subentra nei crediti del nudo proprietario ma non risponde dei debiti. Ma la differenza pi๠importante rispetto al caso della compravendita èche l’usufruttuario èobbligato ad impegnarsi a fare in modo che la capacità  produttiva e organizzativa dell’azienda non sia danneggiata nel corso degli anni.

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Guida al trasferimento d’azienda (IV)

due soci che si stringono la mano

Secondo le regole generali del diritto privato, se Tizio e Caio stipulano un contratto di qualsiasi tipo non èammesso che Tizio in un secondo momento rinunci all’accordo e si faccia subentrare da Sempronio: è obbligatorio il consenso di Caio, altrimenti la cessione del contratto non ha alcun valore e Tizio continuerà  a rimanere obbligato.

Nel caso di cessione d’azienda, perà², si ha una vistosa deroga. Il cessionario, infatti, subentra automaticamente a tutti i contratti che erano stati stipulati dal cedente senza che vi sia bisogno del consenso dell’altro contraente. Si pensi ai contratti di lavoro: per un operaio non cambia molto svolgere la sua attività  agli ordini di un imprenditore o dell’altro. Per questo motivo, la cessione dei contratti avviene automaticamente.

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Guida al trasferimento d’azienda (III)

Nel seguito si farà  riferimento prevalentemente al trasferimento di un intero complesso aziendale, fermo restando che per il trasferimento di un semplice ramo si applica in toto la medesima disciplina.

Secondo il Codice Civile, la cessione di un’azienda deve essere documentata da un contratto scritto “ad probationem”: ossia, la cessione èvalida anche senza forma scritta, ma se vi fosse necessità  di dimostrarla in tribunale non si puಠfare a meno di esibire un pezzo di carta.

Se perà², come normalmente avviene, all’interno dei beni aziendali èincluso il diritto di proprietà  o altro diritto reale (usufrutto, servità¹, superficie…) su un bene immobile o un bene mobile registrato (veicolo a motore, imbarcazione, velivolo…), oppure un diritto di godimento (locazione, comodato…) di durata superiore ai nove anni sui medesimi beni, allora èindispensabile ricorrere all’atto pubblico o alla scrittura privata: in mancanza, la cessione ènulla.

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Guida al trasferimento d’azienda (II)

Si parla di “ramo d’azienda” quando si prendono in considerazione solo una parte dei beni componenti il complesso aziendale, che perಠpresentano ugualmente quel vincolo funzionale di cui si èparlato: in questo senso, il ramo puಠessere scorporato dall’azienda e andare a costituire un’azienda a se stante.

Un esempio tipico èquello di una catena di negozi: se una delle filiali fosse ceduta ad un terzo e costui proseguisse in proprio l’attività  in quella sede, allora quanto avvenuto èindiscutibilmente la cessione di un ramo d’azienda.

Ma se al contrario mancasse questa sinergia fra le singole componenti trasferite, allora avremo a che fare semplicemente con la separata cessione di tanti beni (arredi, cancelleria…).
Individuare se si èavuta una cessione di un ramo d’azienda oppure di tanti singoli beni èun compito di grande importanza, anche e soprattutto per i suoi riflessi fiscali.

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