Agevolazioni per gli investimenti nel Mezzogiorno (seconda parte)

Per determinare l’ammontare dell’agevolazione spettante con l’impiego della “Visco-Sud” occorre innanzitutto determinare, distintamente per ciascuna delle tre categorie di investimenti ammissibili, la differenza fra le spese sostenute nel singolo esercizio e le quote di ammortamento di competenza, senza contare perಠgli ammortamenti riferiti proprio ai nuovi acquisti.

In caso di impresa di nuova costituzione, ovviamente, il sottraendo della differenza descritta sarà  pari a zero.
Il risultato di tali calcoli va poi moltiplicato per l’intensità  d’aiuto.
Ipotizziamo una società  di medie dimensioni che operi a Salerno da diversi anni e che acquisti nel 2009 impianti e macchinari per cinquantamila euro.

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Agevolazioni per gli investimenti nel Mezzogiorno (prima parte)

Nel corso degli anni il legislatore fiscale ha dimostrato una fantasia senza limiti per favorire gli investimenti da parte degli imprenditori nazionali ed esteri nelle Regioni pi๠povere e disagiate del nostro Paese.

Non tutti questi strumenti, tuttavia, sono riusciti a soddisfare gli ambiziosi obiettivi prefissati, con dispersione “a pioggia” dei fondi a disposizione e frequente effimerità  degli investimenti eseguiti. Cosicchè, il legislatore èdovuto pi๠volte intervenire per rivedere e talvolta ricostruire da capo queste misure, per renderle pi๠efficaci e adeguate ai tempi.

L’ultimo intervento in ordine di tempo, che ha sostituito ogni soluzione precedente, èstato posto in essere da parte di Vincenzo Visco a partire dal 2007 e fino al 2013, con l’introduzione della cosiddetta “Visco-Sud”, misura confermata dal successore Tremonti.

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L’associazione in partecipazione e il patto di cointeressenza

Talvolta puಠverificarsi che un imprenditore necessiti del soccorso finanziario di un’altra persona ma non desideri avere un socio; oppure, al contrario, puಠessere il terzo ad avere interesse ad investire in una piccola impresa senza voler perಠstipulare un vincolo piuttosto impegnativo come sarebbe un contratto di società .

Il Codice Civile, negli articoli dal 2549 al 2554, prevede due istituti (piuttosto simili fra loro) che consentono di coniugare queste esigenze in maniera originale, che si pone al di fuori del consueto dualismo fra conferimenti di capitale proprio e finanziamenti con capitale di credito.

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Testo Unico per la Sicurezza: mancanza di certezze

Sono già  diversi mesi che la famosa legge 626 èstata eliminata dal nostro ordinamento per far posto ad una nuova legge (il Testo Unico per la Sicurezza, D.Lgs. 81/2008) che aggiorna gli obblighi del datore e dei lavoratori in tema di tutela aziendale dai rischi, ma ancora numerose sono le incertezze legate al passaggio dalla previgente normativa alla attuale.

Molti dubbi, per esempio, si addensano sull’interpretazione dell’articolo 28, che impone diverse novità  sul documento di valutazione dei rischi (DVR), che il datore deve approntare per individuare tutti i possibili rischi che incombono sulla salute dei lavoratori e le relative contromisure.

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Novità  sull’IRAP

Mentre si avvicina la data della temuta sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità  dell’impossibilità  di dedurre l’IRAP dall’imposta sui redditi (con la possibilità  di dare il via ad una valanga di richieste di rimborso che travolgerebbe le casse dello Stato), il Governo ha pensato di iniziare a parare il colpo e ha aperto un primo spiraglio.

àˆ stato stabilito che già  dal 2008, infatti, sarà  possibile dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività  produttive dall’IRPEF o dall’IRES.

E si èaperta un’imprevista finestra anche sul passato, stabilendo un metodo di calcolo piuttosto complesso al fine di richiedere un piccolo rimborso relativo alle imposte sui redditi versate nei passati quarantotto mesi e inerenti i costi del personale e gli interessi passivi (componenti totalmente indeducibili ai fini IRAP).

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Software gratuiti da Unioncamere per le piccole e medie imprese

Unioncamere, la struttura che coordina le attività  delle oltre cento Camere di Commercio disseminate nella Penisola, ha messo a punto un pacchetto di servizi a favore delle piccole e medie imprese.

Per l’esattezza, sono stati approntati tre diversi software che le PMI iscritte potranno liberamente scaricare e utilizzare senza alcun onere. Oggi sono solo una quarantina gli enti pronti ad offrire tali servizi, ma entro il 31 dicembre l’iniziativa dovrebbe essere disponibile ovunque.

Il primo applicativo si chiama “Incontrerete”: èfinalizzato a favorire l’incontro fra domanda e offerta di attività  imprenditoriali.

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Impresa a conduzione familiare: seconda parte

business

In una “normale” impresa individuale, il titolare puಠliberamente decidere le linee-guida del funzionamento della sua ditta, senza dover rendere conto a nessuno delle sue scelte. Ma nell’impresa familiare, il discorso diventa ben pi๠complesso.

Tutte le decisioni principali, quelle cioèriguardanti l’impiego degli utili, gli indirizzi produttivi, la stessa cessazione dell’impresa, devono essere prese da tutti i familiari impegnati nell’attività . Le decisioni sono prese a maggioranza, secondo il principio cosiddetto “capitario”: ogni familiare ha cioèdiritto ad un voto, senza alcuna eccezione.

I familiari, inoltre, hanno diritto ad una quota degli utili e degli incrementi di valore che l’azienda acquista anno dopo anno, in proporzione alla quantità  e alla qualità  del lavoro prestato. àˆ facile comprendere che queste proporzioni siano tutt’altro che facili da determinare.
Ancora: se l’imprenditore intende cedere a terzi l’azienda (e i familiari, come già  detto, hanno approvato la cessione a maggioranza), gli stessi hanno diritto di prelazione sull’acquisto.
àˆ da notare che non ha rilevanza alcuna il titolo per cui i familiari prestano il loro lavoro: che siano inquadrati come dipendenti, come collaboratori a progetto o in altra forma, questo non cambia nulla sui diritti che gli sono riconosciuti.

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Impresa a conduzione familiare: prima parte

imprenditoreIl diritto di famiglia italiano fu completamente riformato nel 1975. Il sistema previgente era impostato su antichi retaggi ormai anacronistici, come il ruolo di capofamiglia assegnato al marito-padre con tutti i diritti conseguenti, e divenuti largamente incostituzionali con l’emanazione, diversi decenni prima, della Carta fondamentale della Repubblica.

Un po’ a sorpresa, tuttavia, l’auspicata e complessa riforma del diritto familiare introdusse quasi di soppiatto un istituto del tutto nuovo, l’impresa familiare, che destಠe desta tuttora parecchie difficoltà  di ordine pratico. In effetti, distinguere quando un’impresa puಠessere definita “familiare” e quando no èspesso tutt’altro che facile.

E tuttavia èuna differenza di importanza basilare, poichè nell’impresa familiare ritroviamo alcune norme che non trovano paragone in alcun altra legge inerente il diritto commerciale.
All’impresa familiare èdedicato un solo articolo del Codice Civile, il n. 230-bis, introdotto appunto nel nostro ordinamento oltre trent’anni fa.

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Prelievo fiscale insostenibile per le imprese

consulenza fiscale in italia

Quando a sparare a zero sul nostro sistema tributario èuna singola statistica, il suo significato èmolto relativo. Quando perà², una dopo l’altra, sono ormai innumerevoli gli studi che arrivano a sostenere le stesse tesi, qualcosa di vero ci deve essere per forza.

Ora èil turno delle ricerche condotte dal gruppo World Bank, che ha messo a confronto 181 nazioni del mondo, confrontandole su due punti di paragone diversi e altrettanto interessanti.

Innanzitutto, si èpresa in considerazione la pressione fiscale reale, definita dal rapporto fra l’insieme delle imposte pagate e gli utili che emergono in bilancio. Se l’IRES italiana sembra avere un peso elevato ma tutto sommato in linea con gli altri Paesi europei, èl’anomalia dell’IRAP a far schizzare verso l’alto il dato complessivo. L’imposta regionale, infatti, non ha alcun paragone nei sistemi impositivi esteri, e la somma di entrambi i tributi porta la pressione fiscale ad un livello insostenibile.

La somma delle rispettive aliquote nominali èrisicata (oggi èal 31,4%), ma in realtà  occorre considerare anche i numerosi costi indeducibili, che rendono ben pi๠elevata la base imponibile e, di conseguenza, il carico fiscale.

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Garanzie a favore del cliente

due soci che si stringono la mano

In qualunque contratto di compravendita, il cliente vanta alcuni diritti riconosciutigli dalla legge e il cui rispetto incombe sul venditore. In mancanza, il compratore puಠchiedere la risoluzione del contratto e l’eventuale risarcimento dei danni.

Il primo dei suoi diritti, e il pi๠evidente, èche gli venga consegnato il bene acquistato. Meno palesi ma non meno importanti sono poi le garanzie contro le evizioni e contro i vizi.

La prima di esse èla garanzia con cui il venditore si impegna ad assicurare che il bene venduto fosse effettivamente di sua proprietà .

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Prescrizione presuntiva (II)

plico di soldi di un pagamento

La conseguenza fondamentale dello scattare della prescrizione presuntiva èche si inverte l’onere della prova: in caso di controversia, infatti, non sarà  pi๠l’acquirente a dover dimostrare di aver pagato quanto dovuto, ma al contrario sarà  il venditore a dover dimostrare che il pagamento non èavvenuto.

à‰ dunque una situazione differente dalla prescrizione ordinaria, in cui dopo un certo periodo di tempo (normalmente dieci anni) il diritto di credito èperduto per sempre. In questo caso, invece, èancora possibile per il venditore far valere i propri diritti, ma purchè riesca a dimostrare che essi sussistono ancora.

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Prescrizione presuntiva (I)

utente che firma un assegno

Non tutti gli imprenditori sono a conoscenza di un istituto cui il Codice Civile dedica un certo spazio: si tratta della prescrizione presuntiva. Eppure, la conoscenza approfondita di queste norme possono rivelarsi di importanza fondamentale nelle controversie con eventuali clienti morosi.

Nella generalità  dei casi, allorchè un soggetto vanti un credito nei confronti di un altro soggetto, e quest’ultimo non saldi in tutto o in parte quanto dovuto, il creditore potrà  ottenere la soddisfazione del suo credito per vie giudiziali.

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Alcune ipotesi di modifiche fiscali

Accanto allo spinoso tema della deducibilità  degli interessi passivi, sono anche altre le richieste di modifica dell’attuale normativa tributaria avanzate formalmente al Governo dalle rappresentanze degli imprenditori nelle ultime settimane.

Su alcune questioni, l’on. Daniele Molgora, attuale sottosegretario all’Economia, si èdichiarato possibilista. Si tratta, in verità , di piccoli miglioramenti alla normativa vigente che non andrebbero a toccare le questioni di fondo, ma comunque utili, non tanto nell’alleggerimento della pressione fiscale (il Governo ha pi๠volte affermato che in questa fase i conti pubblici non lo consentirebbero) bensଠnella semplificazione della giungla di adempimenti fiscali oggi previsti.

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Il socio d’opera: art. 2247 del codice civile

due soci che si stringono la mano

Ai sensi dell’art. 2247 del codice civile, l’obbligo fondamentale a carico di ogni socio èquello di effettuare conferimenti a favore della società  di cui fa parte.

Nelle tre tipologie di società  di persone (società  semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice), se vi èun accordo fra i soci il conferimento puಠconsistere non in denaro o in beni in natura, bensଠin servizi lavorativi.

Il socio d’opera ècioècolui che presta a favore della società  le sue capacità  manuali o intellettive, consentendo alla società  stessa di risparmiare i costi che deriverebbero dall’impiego di lavoratori dipendenti.

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La distruzione volontaria dei beni

distruzione dei beni

Un caso molto diverso da quello indicato nell’articolo precedente si presenta quando sia l’imprenditore stesso che sceglie deliberatamente di eliminare dal suo patrimonio aziendale un determinato bene: per esempio, una sedia rotta oppure un computer distrutto.

Per superare la già  descritta presunzione di cessione, la legge prevede infatti una disciplina articolata e complessa.

àˆ infatti richiesto di inviare, almeno cinque giorni prima della data prevista per la distruzione, una comunicazione all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, nella quale occorre precisare data e luogo in cui avverrà  la distruzione, le modalità  della stessa, una descrizione dei beni e il loro valore, determinato sulla base del costo storico.

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