In caso di impresa di nuova costituzione, ovviamente, il sottraendo della differenza descritta sarà pari a zero.
Il risultato di tali calcoli va poi moltiplicato per l’intensità d’aiuto.
Ipotizziamo una società di medie dimensioni che operi a Salerno da diversi anni e che acquisti nel 2009 impianti e macchinari per cinquantamila euro.
impresa
Agevolazioni per gli investimenti nel Mezzogiorno (prima parte)
Non tutti questi strumenti, tuttavia, sono riusciti a soddisfare gli ambiziosi obiettivi prefissati, con dispersione “a pioggia†dei fondi a disposizione e frequente effimerità degli investimenti eseguiti. Cosicchè, il legislatore èdovuto pi๠volte intervenire per rivedere e talvolta ricostruire da capo queste misure, per renderle pi๠efficaci e adeguate ai tempi.
L’ultimo intervento in ordine di tempo, che ha sostituito ogni soluzione precedente, èstato posto in essere da parte di Vincenzo Visco a partire dal 2007 e fino al 2013, con l’introduzione della cosiddetta “Visco-Sudâ€, misura confermata dal successore Tremonti.
L’associazione in partecipazione e il patto di cointeressenza
Il Codice Civile, negli articoli dal 2549 al 2554, prevede due istituti (piuttosto simili fra loro) che consentono di coniugare queste esigenze in maniera originale, che si pone al di fuori del consueto dualismo fra conferimenti di capitale proprio e finanziamenti con capitale di credito.
Testo Unico per la Sicurezza: mancanza di certezze
Molti dubbi, per esempio, si addensano sull’interpretazione dell’articolo 28, che impone diverse novità sul documento di valutazione dei rischi (DVR), che il datore deve approntare per individuare tutti i possibili rischi che incombono sulla salute dei lavoratori e le relative contromisure.
Novità sull’IRAP
àˆ stato stabilito che già dal 2008, infatti, sarà possibile dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive dall’IRPEF o dall’IRES.
E si èaperta un’imprevista finestra anche sul passato, stabilendo un metodo di calcolo piuttosto complesso al fine di richiedere un piccolo rimborso relativo alle imposte sui redditi versate nei passati quarantotto mesi e inerenti i costi del personale e gli interessi passivi (componenti totalmente indeducibili ai fini IRAP).
Software gratuiti da Unioncamere per le piccole e medie imprese
Per l’esattezza, sono stati approntati tre diversi software che le PMI iscritte potranno liberamente scaricare e utilizzare senza alcun onere. Oggi sono solo una quarantina gli enti pronti ad offrire tali servizi, ma entro il 31 dicembre l’iniziativa dovrebbe essere disponibile ovunque.
Il primo applicativo si chiama “Incontrereteâ€: èfinalizzato a favorire l’incontro fra domanda e offerta di attività imprenditoriali.
Impresa a conduzione familiare: seconda parte
Tutte le decisioni principali, quelle cioèriguardanti l’impiego degli utili, gli indirizzi produttivi, la stessa cessazione dell’impresa, devono essere prese da tutti i familiari impegnati nell’attività . Le decisioni sono prese a maggioranza, secondo il principio cosiddetto “capitarioâ€: ogni familiare ha cioèdiritto ad un voto, senza alcuna eccezione.
I familiari, inoltre, hanno diritto ad una quota degli utili e degli incrementi di valore che l’azienda acquista anno dopo anno, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. àˆ facile comprendere che queste proporzioni siano tutt’altro che facili da determinare.
Ancora: se l’imprenditore intende cedere a terzi l’azienda (e i familiari, come già detto, hanno approvato la cessione a maggioranza), gli stessi hanno diritto di prelazione sull’acquisto.
àˆ da notare che non ha rilevanza alcuna il titolo per cui i familiari prestano il loro lavoro: che siano inquadrati come dipendenti, come collaboratori a progetto o in altra forma, questo non cambia nulla sui diritti che gli sono riconosciuti.
Impresa a conduzione familiare: prima parte
Un po’ a sorpresa, tuttavia, l’auspicata e complessa riforma del diritto familiare introdusse quasi di soppiatto un istituto del tutto nuovo, l’impresa familiare, che destಠe desta tuttora parecchie difficoltà di ordine pratico. In effetti, distinguere quando un’impresa puಠessere definita “familiare†e quando no èspesso tutt’altro che facile.
E tuttavia èuna differenza di importanza basilare, poichè nell’impresa familiare ritroviamo alcune norme che non trovano paragone in alcun altra legge inerente il diritto commerciale.
All’impresa familiare èdedicato un solo articolo del Codice Civile, il n. 230-bis, introdotto appunto nel nostro ordinamento oltre trent’anni fa.
Prelievo fiscale insostenibile per le imprese
Ora èil turno delle ricerche condotte dal gruppo World Bank, che ha messo a confronto 181 nazioni del mondo, confrontandole su due punti di paragone diversi e altrettanto interessanti.
Innanzitutto, si èpresa in considerazione la pressione fiscale reale, definita dal rapporto fra l’insieme delle imposte pagate e gli utili che emergono in bilancio. Se l’IRES italiana sembra avere un peso elevato ma tutto sommato in linea con gli altri Paesi europei, èl’anomalia dell’IRAP a far schizzare verso l’alto il dato complessivo. L’imposta regionale, infatti, non ha alcun paragone nei sistemi impositivi esteri, e la somma di entrambi i tributi porta la pressione fiscale ad un livello insostenibile.
La somma delle rispettive aliquote nominali èrisicata (oggi èal 31,4%), ma in realtà occorre considerare anche i numerosi costi indeducibili, che rendono ben pi๠elevata la base imponibile e, di conseguenza, il carico fiscale.
Garanzie a favore del cliente
Il primo dei suoi diritti, e il pi๠evidente, èche gli venga consegnato il bene acquistato. Meno palesi ma non meno importanti sono poi le garanzie contro le evizioni e contro i vizi.
La prima di esse èla garanzia con cui il venditore si impegna ad assicurare che il bene venduto fosse effettivamente di sua proprietà .
Prescrizione presuntiva (II)
à‰ dunque una situazione differente dalla prescrizione ordinaria, in cui dopo un certo periodo di tempo (normalmente dieci anni) il diritto di credito èperduto per sempre. In questo caso, invece, èancora possibile per il venditore far valere i propri diritti, ma purchè riesca a dimostrare che essi sussistono ancora.
Prescrizione presuntiva (I)
Nella generalità dei casi, allorchè un soggetto vanti un credito nei confronti di un altro soggetto, e quest’ultimo non saldi in tutto o in parte quanto dovuto, il creditore potrà ottenere la soddisfazione del suo credito per vie giudiziali.
Alcune ipotesi di modifiche fiscali
Su alcune questioni, l’on. Daniele Molgora, attuale sottosegretario all’Economia, si èdichiarato possibilista. Si tratta, in verità , di piccoli miglioramenti alla normativa vigente che non andrebbero a toccare le questioni di fondo, ma comunque utili, non tanto nell’alleggerimento della pressione fiscale (il Governo ha pi๠volte affermato che in questa fase i conti pubblici non lo consentirebbero) bensଠnella semplificazione della giungla di adempimenti fiscali oggi previsti.
Il socio d’opera: art. 2247 del codice civile
Nelle tre tipologie di società di persone (società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice), se vi èun accordo fra i soci il conferimento puಠconsistere non in denaro o in beni in natura, bensଠin servizi lavorativi.
Il socio d’opera ècioècolui che presta a favore della società le sue capacità manuali o intellettive, consentendo alla società stessa di risparmiare i costi che deriverebbero dall’impiego di lavoratori dipendenti.
La distruzione volontaria dei beni
Per superare la già descritta presunzione di cessione, la legge prevede infatti una disciplina articolata e complessa.
àˆ infatti richiesto di inviare, almeno cinque giorni prima della data prevista per la distruzione, una comunicazione all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, nella quale occorre precisare data e luogo in cui avverrà la distruzione, le modalità della stessa, una descrizione dei beni e il loro valore, determinato sulla base del costo storico.