Se una società èappena nata non puಠusare la dichiarazione dei redditi per esercitare l’opzione del regime fiscale. Stesso discorso vale per le società che si sono trasformate. Il fisco offre loro una via d’uscita attraverso il ripristino eccezionale dei sistemi di comunicazione vecchia maniera.Â
Anche se si tratta di un’eccezione, questo accade perchè le società che non possono rispettare i tempi tecnici devono comunque avere l’opportunità di essere in regola con il fisco. Ecco quello che spiega nei dettagli FiscoOggi.
Per la neonata società di capitali, che vuole essere “trasparenteâ€, buona anche la vecchia comunicazione.
àˆ quanto si legge nella risoluzione n. 80/E del 14 settembre 2015, con la quale l’Agenzia delle Entrate, valutata l’impossibilità di esercitare la scelta in Unico, per la contribuente che da Sp si ètrasformata, nel 2015, in Sc, offre una via d’uscita.Il perchè di tale precisazione trova la sua origine nella disposizione contenuta nell’articolo 16 del “decreto semplificazioni†(Dlgs 175/2014), cioèla norma che, modificando gli articoli 115, 119 e 155 del Tuir, ha reso inutili alcune comunicazioni che viaggiavano in autonomia. In particolare, quelle dovute da chi voleva optare per i regimi della “trasparenza fiscaleâ€, del “consolidato nazionale†e della “tonnage taxâ€: tutte queste scelte, a partire dall’anno d’imposta 2015, dovranno essere indicate direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Per completezza, ricordiamo che il regime della trasparenza fiscale, già previsto per le società di persone, èun sistema in base al quale il reddito della società non ètassato in capo alla società stessa, ma gli utili o le perdite si imputano a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, a prescindere dall’effettiva percezione.