Nella generalità dei casi, allorchè un soggetto vanti un credito nei confronti di un altro soggetto, e quest’ultimo non saldi in tutto o in parte quanto dovuto, il creditore potrà ottenere la soddisfazione del suo credito per vie giudiziali.
Per ottenere questo risultato, èdi solito sufficiente dimostrare il sorgere del credito; in linea di massima, la fattura emessa dall’imprenditore e l’iscrizione del credito nella contabilità dell’imprenditore stesso (purchè tenuta a norma di legge) sono pi๠che sufficienti perchè egli possa avere soddisfazione.
A quel punto, infatti, dovrà essere la controparte a dimostrare che il debito èstato saldato, per esempio con una ricevuta emessa dal venditore oppure con la fotocopia di un assegno. Questa regola generale, tuttavia, trova un importante limite proprio nell’ipotesi di prescrizione presuntiva.
La ratio di questa legge èche in genere per le spese quotidiane il regolamento avviene subito o comunque in tempi brevi; ben difficilmente, un credito sorto in questo ambito si trascina avanti per mesi senza soluzione. Nè si puಠcostringere l’acquirente a mantenere le prove dei pagamenti per anni e anni.
Per questo motivo, il legislatore stabilisce che in una serie di situazioni si presume che dopo un periodo di tempo (stabilito dalla legge) il pagamento sia ormai avvenuto.
Sulle conseguenze di tale evento ritorneremo nel prossimo articolo.