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Prescrizione presuntiva (II)

plico di soldi di un pagamento

La conseguenza fondamentale dello scattare della prescrizione presuntiva èche si inverte l’onere della prova: in caso di controversia, infatti, non sarà  pi๠l’acquirente a dover dimostrare di aver pagato quanto dovuto, ma al contrario sarà  il venditore a dover dimostrare che il pagamento non èavvenuto.

à‰ dunque una situazione differente dalla prescrizione ordinaria, in cui dopo un certo periodo di tempo (normalmente dieci anni) il diritto di credito èperduto per sempre. In questo caso, invece, èancora possibile per il venditore far valere i propri diritti, ma purchè riesca a dimostrare che essi sussistono ancora.


La legge, perà², ammette un unico mezzo di prova per fronteggiare la prescrizione presuntiva: il giuramento. Il venditore potrà  chiedere cioèalla controparte di giurare di fronte al giudice che il pagamento èdavvero avvenuto. Il giuramento èun atto particolarmente grave, che puಠdar luogo a conseguenze anche penali in caso di falsità  nelle dichiarazioni rese.


Il periodo di tempo dopo cui scatta la presunzione presuntiva varia a seconda del tipo di contratto intercorso fra le parti. In particolare, sono gli articoli del Codice Civile dal n. 2954 al n. 2956 a stabilire quanto segue:

    i diritti degli albergatori e dei ristoratori per le prestazioni di vitto e alloggio si prescrivono dopo sei mesi;

    i diritti dei commercianti, dei farmacisti, dei prestatori di lavoro subordinato e degli insegnanti per i periodi lavorativi inferiori al mese si prescrivono dopo un anno;

    i diritti dei professionisti e quelli di insegnanti e lavoratori subordinati per periodi superiore al mese si prescrivono dopo tre anni.